Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16801 Latitanza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

del Foro di Ostuni.
Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del Tribunale di Taranto, investito ex art. 310 c.p.p., in data 5.10.2010 veniva confermato il provvedimento della Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto del 7.9.2010 con cui era stata disattesa la richiesta di dichiarazione di perdita di efficacia della misura cautelare ex art. 302 c.p.p., formulata da V.B., condannato alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74 e 80 ed altro, con sentenza 1.7.2005, pronunciata allorquando il V. era latitante.

Secondo il Tribunale il V., che venne arrestato solo il 28.8.2010 allorquando fece rientro in Italia dalla Grecia, non doveva essere sottoposto ad interrogatorio ex art. 294 c.p.p., comma 1, essendo già intervenuta a suo carico condanna ; e la sua difesa nel corso del processo venne affidata ad un difensore d’ufficio a seguito di una scelta consapevole del soggetto di sottrarsi al processo.

Quanto alla mancata traduzione dell’ordinanza di custodia cautelare, il Tribunale rilevava che l’imputato conosceva la lingua italiana, per aver risposto alla polizia al momento dell’arresto compiutamente dimostrando la padronanza della lingua, così come attestato nel verbale 28.8.2010. Veniva poi rilevato che nell’appello del difensore di fiducia non era stato dedotto detto motivo, con il che si era in ogni caso prodotto un effetto sanante della nullità. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre quanto segue.

2.1 violazione e falsa applicazione dell’art. 143 c.p.p., in relazione agli artt. 109 e 169 c.p.p. e art. 111 Cost., nonchè manifesta illogicità della motivazione: secondo la difesa l’imputato non conosceva la lingua italiana e quindi correva l’obbligo di tradurre il titolo detentivo, sia per un obbligo costituzionale, rafforzatosi con la modifica dell’art. 111 Cost., che per obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali, al fine di garantire nella sua pienezza l’esercizio del diritto di difesa. Viene sottolineato in proposito che tutti gli atti presenti nel fascicolo processuali del V. erano stati tradotti in lingua albanese, il che corroborava la necessità della traduzione.

Suonava poi contraddittoria l’ordinanza nel passaggio in cui era scritto che l’eventuale nullità sarebbe stata sanata dal fatto che a seguito dell’appello non fu eccepita detta nullità, con ciò del tutto superando erroneamente l’effetto devolutivo dell’appello interposto.

2.2 violazione o falsa applicazione dell’art. 6, comma 3, lett. a) CEDU e dell’art. 14 del patto relativo ai diritti civili e politici:

sia la convenzione che il patto prevedono espressamente che ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto possibile ed in lingua a lei comprensibile dei motivi della custodia ed i principi del patto e della convenzione sono stati recepiti dal nostro sistema processuale. Sarebbe quindi nulla l’ordinanza impugnata, in palese inosservanza di detti principi.

2.3 violazione o falsa applicazione dell’art. 165 c.p.p., per omessa notifica al difensore dell’ordinanza impugnata.

2.4. violazione o falsa applicazione dell’art. 294 c.p.p., per omesso interrogatorio dell’interessato: non fu disposto l’interrogatorio di garanzia, sede deputata alla difesa dell’arrestato, con il che la misura avrebbe perso efficacia, non essendo mai stato informato nelle fasi precedenti del contenuto delle accuse a lui mosse, per fatti risalenti al (OMISSIS). Secondo la difesa il giudice deve nell’interpretare le norme, riconoscere alle stesse un significato espansivo, diretto a rendere concreto ed effettivo il diritto di difesa dell’imputato, poichè soltanto in sede di interrogatorio l’indagato viene posto in condizioni di conoscere l’accusa.

Il che significa che l’interrogatorio è un atto comunque dovuto.

Vengono citati arresti giurisprudenziali e sentenze della corte di cassazione relativi a interrogatori che sono stati ritenuti dovuti, in quanto l’esecuzione della misura era avvenuta prima della trasmissione degli atti per il dibattimento o subito dopo. Secondo la difesa comunque a nulla varrebbe lo sbarramento dell’apertura del dibattimento essendo estensibile anche alla fase dibattimentale la ratio posta a fondamento della norma quanto all’esigenza di verificare tempestivamente, in limine all’arresto, il permanere dei presupposti della cautela.

2.5 violazione e falsa applicazione dell’art. 274 c.p.p., insussistenza delle esigenze cautelari, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione: non sarebbero apprezzabili ragioni di ordine cautelare, tenuto conto che i fatti risalgono al (OMISSIS); l’imputato venne nel 1999 assolto da imputazioni per lo stesso tipo di reato sia dal Tribunale di Brindisi che dal tribunale di Taranto; gli elementi posti a base dell’accusa mossa all’imputato nel presente processo sarebbero integrati dall’esito di intercettazioni telefoniche, inutilizzabili come eccepito in sede di appello; il V. venne espulso, e quindi non ebbe conoscenza della emessa misura cautelare, visto che si era trasferito in Spagna dove lavorava come autotrasportatore. Mai ebbe contatti con altri soggetti coinvolti nell’indagine, con il che la difesa ritiene la decisione del tutto carente di motivazione. Viene chiesta la nullità dell’ordinanza, o in subordine la concessione degli arresti domiciliari presso l’abitazione del fratello.
Motivi della decisione

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono infondati in quanto come correttamente argomentato dal tribunale, dagli atti (verbale di arresto e verbale di identificazione sottoscritto dall’interessato, previa lettura, in data 28.8.2010) risultava che il ricorrente conosceva la lingua italiana, con il che nessun onere incombeva di traduzione degli atti.

Il fatto che siano stati in precedenza tradotti atti contenuti nel fascicolo processuale non può travolgere la portata del dato di conoscenza della lingua, offerto dallo stesso interessato. Ne consegue che non possono essere apprezzate le doglianze espresse quanto alla ritenuta limitazione dei diritti di difesa, atteso che il riconoscimento del diritto all’assistenza di interprete non discende automaticamente, come atto dovuto e imprescindibile, dal mero status di straniero, ma richiede l’ulteriore presupposto in capo a quest’ultimo dell’accertata ignoranza della lingua italiana (cfr.

Cass. Sez. Un. 29.5.2008, n. 25932).

Anche il terzo motivo di gravame è infondato, posto che l’art. 296 c.p.p., non prevede affatto che sia notificata al difensore l’ordinanza di custodia cautelare rimasta ineseguita, quanto piuttosto che sia notificato l’avviso di deposito in cancelleria di detta ordinanza al difensore, onere l’inadempimento del quale non fa conseguire alcun effetto in termini di nullità dell’ordinanza, ma semplicemente la dilatazione del termine per l’impugnazione.

Sul quarto motivo, va sottolineato che l’art. 294 c.p.p. è chiarissimo nello stabilire che l’interrogatorio di garanzia è previsto solo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, dopo di che si verifica un diretto contatto tra imputato e giudice nella pienezza del contraddittorio: giova ricordare in proposito il recente arresto delle Sezioni Unite secondo cui, ove la custodia venga disposta dopo la sentenza di condanna, non è necessario procedere all’interrogatorio di garanzia dell’imputato per la semplice ragione che "non può essere semplicemente sospettata di avere commesso un reato una persona già giudicata colpevole, perchè condannata in primo grado, rimasta priva della libertà durante una procedura di ricorso, che abbia impedito il passaggio in giudicato della sentenza e la sua esecuzione, da lei stessa intentata" (cfr.

Cass. Sez. Un. 22.1.2009, n. 18190).

E’ fondato invece il quinto motivo di gravame non avendo motivato il tribunale sull’ultimo dei motivi di appello a suo tempo interposto, concernente la esistenza delle esigenze cautelari.

In assenza totale di motivazione si impone l’annullamento su questo unico punto dell’ordinanza, con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame.

Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame al riguardo al Tribunale di Taranto.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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