Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16800 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 14.7.2010 il Tribunale di Palermo, investito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di M.C., per reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 riferibili al periodo 20.7.2007/dicembre 2007, limitatamente ai capi Ct), Cu), Cv), essendo emerso dalle dichiarazioni rese da V.M. che aveva acquistato per conto del M. dieci grammi di cocaina per volta, in più occasioni, sostanza che il M. doveva diffondere a terzi. L’attivismo dell’indagato sul fronte dell’illecito commercio di stupefacente emergeva successivamente dall’esito di controlli telefonici, nell’ambito dei quali il M. affermava di stare con C.M., di lavorare presso un punto scommesse e che il traffico di droga in quel momento era gestito a (OMISSIS), proprio dal C.. Sempre dalle telefonate emergeva che il fratello del Ca. consigliava quest’ultimo di non toccare la droga, ma di venderla agli altri, per fare cassa. Ed infatti in una successiva conversazione, lo stesso M. assumeva che in tre giorni aveva guadagnato Euro 1000. In altro passaggio, lo stesso ricorrente confidava al fratello di rifornirsi a (OMISSIS) di cocaina presso il fornitore del C., tale G., identificabile nel T., e che lo stupefacente era di notevole genuinità, visto che consentiva il taglio al 100%. Ancora emergeva, sempre dall’ascolto a distanza, che il M. aveva utilizzato C. P. (che era stato arrestato il 25.11.2008 con venti panetti di hashish) come suo corriere e che in data 28.8.2000 Ma.En. aveva trasportato da (OMISSIS) hashish per un valore di Euro 4.200, sborsati dal M..

Venivano ritenute sussistenti pressanti esigenze cautelari sul presupposto che lo stesso indagato registra ben tre precedenti specifici, ancorchè unificati ex art. 81 c.p., evidenzianti la sua spregiudicatezza ed il suo fattivo inserimento nel mondo dell’illecito commercio di stupefacenti. Veniva poi sottolineato che le corpose acquisizioni hanno delineato una personalità connotata da spessore criminale, con il che unica misura adeguata veniva ritenuta quella di maggior rigore.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione la difesa, per dedurre: 2.1. inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., comma 3, in relazione ai decreti di intercettazione 132/2007 e 177/2007: non sarebbe stata offerta esaustiva motivazione relativamente all’intervenuto ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione alla Procura della repubblica, atteso che il decreto del pm si sarebbe limitato ad asserire la impossibilità e l’inidoneità degli impianti della procura di Agrigento. Il ricorso ad impianti esterni non sarebbe giustificabile per motivi di sicurezza come ha sostenuto il tribunale del riesame.

Secondo la difesa poi i risultati del controllo ambientale condotto nel periodo 5.10.2007/22.10.2007 sarebbero inutilizzabili, in quanto sarebbe mancante il provvedimento autorizzativo della proroga.

2.2 inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 273 c.p.p., comma 1, mancando il presupposto per l’emissione della misura cautelare: si avrebbe riguardo ad un quadro indiziario fondato sulle conversazioni intercorrenti tra il M. ed il fratello che non ha il requisito della gravità, in quanto non vi sarebbe alcun elemento che faccia ritenere che il M. sia l’effettivo protagonista delle condotte di cui gli interlocutori parlano, mancando accertamenti di PG, perquisizioni, sequestri, acquisizioni documentali, dati incrociati acquisiti attraverso l’esame dei tabulati.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Non è apprezzabile la violazione di legge dedotta dalla difesa quanto all’attività di captazione delle conversazioni ambientali presso la casa circondariale (OMISSIS), posto che vennero evidenziate le ragioni di inidoneità degli impianti della Procura al controllo di ambienti all’interno del carcere, controllo che non poteva essere eseguito – per motivi di sicurezza – con impianti esterni alla struttura carceraria; veniva poi data ragione dell’urgenza in merito alle indagini condotte in ordine ad un progettato attentato in danno di Co.Ri..

La motivazione si profila assolutamente completa ed in linea con il dettato normativo, atteso che nel concetto di inidoneità funzionale degli impianti deve essere ricompresa anche l’ipotesi in cui l’ambiente, quale il carcere, debba essere monitorato con installazioni interne per motivi di sicurezza. In tal caso, poichè è ammessa la captazione a distanza di colloqui all’interno di struttura carceraria, è scelta obbligata quella di eseguire le operazioni con impianti esterni, attesa l’inadeguatezza, da intendersi in senso lato, degli impianti in dotazione alla Procura.

Il secondo motivo di ordine processuale dedotto è inammissibile, in quanto sul punto il Tribunale ha dato ampia contezza dell’esistenza del provvedimento di proroga delle intercettazioni del 5.10.2007, asseritamente mancante secondo la difesa, con il che si deve concludere che il controllo ambientale avvenne sotto la continuativa copertura dei provvedimenti di proroga del giudice.

Quanto alla consistenza del compendio indiziario, va detto che l’ordinanza impugnata da contezza di una base inferenziale molto solida, integrata da esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali (di non difficile interpretazione, come dimostrano i passaggi riportati nell’ordinanza impugnata) che riscontrano la chiamata in correità proveniente dal V., di indiscusso peso probatorio: trattasi di un insieme di elementi che il tribunale ha correttamente ritenuto dotato di adeguata plausibilità logica e giuridica e come tale conducente, con elevato grado di probabilità, al tema di indagine concernente il coinvolgimento del M. nell’illecito di commercio di stupefacente.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria dovrà trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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