Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16798 Indulto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con provvedimento del 5.6.2010 il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Lecce applicava la disciplina del reato continuato a favore di S.L., ma gli revocava su richiesta del Pm il beneficio dell’indulto, nella misura di anni tre di reclusione ed Euro 10.000 di multa, avendo commesso nel quinquennio dall’entrata in vigore del provvedimento indulgenziale, altro delitto (il (OMISSIS)) per il quale riportava altra condanna a pena detentiva superiore ad anni due di reclusione; revocava altresì il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso al prevenuto, con ben tre sentenze di condanna, avendo commesso, nel quinquennio dalla data di irrevocabilità delle sentenze che concedevano il beneficio, altro delitto punito con pena detentiva.

2. Avverso detto provvedimento, proponeva ricorso per Cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, che deduceva:

2.1 violazione di legge per erronea applicazione della L. n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, in quanto a suo dire la sentenza di applicazione pena non potrebbe operare effetti in senso revocatorio del beneficio dell’indulto, non essendo equiparabile ad una pronuncia di affermazione di colpevolezza, posto che per fare conseguire la revoca, la sentenza di condanna deve aver riguardo a delitto non colposo, laddove la sentenza ex art. 444 c.p.p. verrebbe pronunciata senza un’adeguata valutazione dell’elemento soggettivo del reato.

2.2 erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 172 c.p., atteso che il giudice non poteva revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena poichè era ormai decorso il termine di dieci anni ex art. 172 c.p., dalla data di irrevocabilità delle quattro sentenze che concedevano il beneficio.

3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, in primis perchè anche la sentenza ex art. 444 c.p.p. può comportare la revoca di un precedente beneficio; in secundis perchè il termine di prescrizione della pena decorre, in caso di sentenza che concedeva il beneficio poi revocato, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che dispone la revoca.

4. In data 18.2.2011 e 11.3.2011 pervenivano memoriali manoscritti del ricorrente con cui venivano richiamate le sue condizioni personali e familiari.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va rigettato.

E’ principio consolidato quello secondo cui anche la sentenza di applicazione pena su richiesta è titolo idoneo alla revoca dell’indulto (cfr. Cass. 23.10.2008, n. 43158), con il che il primo motivo di ricorso è privo di pregio.

Quanto al secondo motivo, va osservato che correttamente è stato revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso al S. con sentenze Pretore di Lecce 10.6.1992, irrevocabile il 26.7.1992, Corte d’appello di Lecce 20.11.1992, irrevocabile il 9.2.2003, Pretore Lecce 19.2.1997, irrevocabile il 14.7.1997 e Pretore Lecce 27.4.1999, irrevocabile il 29.10.1999, poichè nei cinque anni successivi alla irrevocabilità di dette sentenze il medesimo ha commesso i delitti indicati a pag. 7 dell’ordinanza impugnata che importano la revoca del beneficio, ai sensi dell’art. 164 c.p.. La revoca del beneficio concesso deve essere comunque dichiarata, fatta salva ogni successiva valutazione sulla estinzione della pena per decorso del tempo ex art. 172 c.p., fermo restando che il termine di prescrizione decorre dalla data in cui acquista autorità di giudicato la sentenza che dispone la revoca del beneficio.

Al rigetto del ricorso segue la condanna dell’istante al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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