T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 02-05-2011, n. 3727 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Che con ricorso proposto dinanzi a questo TAR, il Dott. S.I., in proprio e nella qualità di Direttore e legale rappresentante del Centro Regionalc di Attività MAP per l’informazione e la Comunicazione della Convenzione di Barcellona, ha chiesto, ex art. 25, comma 5, l. n. 241/1990, l’accesso ai seguenti documenti amministrativi:

– la nota del Dr. Corrado Clini, Direttore Generale per la Ricerca Ambientale e lo Sviluppo, con la quale il Coordinatore dell’UNEP/MAP è stato informato della proposta del Ministero dell’ Ambiente e del Territorio, concernente il dr. S.I. come nuovo Direttore dell’ERSRAC (oggi INFO/RAC), di cui alla nota UNEP/MAP del 24.05.04;

– i decreti di impegno di spesa e di pagamento, relativi al saldo di 45 mila euro, poiché richiamati nella nota n. 10180 del 18.04.08 della Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’ Ambiente;

– le relazioni dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), intermedie e finali, prodotte sulle attività svolte relativamente alla letteraconvenzione tra Ministero dell’Ambiente e ISPRA del 23.12.08 (prot. n. 30427), ed ogni ulteriore corrispondenza e documentazione afferente la nota n. 30427 del 23.12.08 della Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’ Ambiente;

– la nota del Direttore della Divisione di Coordinamento GEF dell’UNEP, del 21.04.09 e indirizzata all’UNEP/MAP e al Ministero dell’ Ambiente, poiché richiamata nella nota del Ministero dell’ Ambiente n. 14589 dell’08.07.09;

2 – Che con nota prot. DPN 5346 del 19.03.10, la Direzione Generale per la Protezione della Natura del Ministero dell’Ambiente, prendendo atto delle istanze del ricorrente, ha negato l’accesso agli atti in argomento, riferendo, da un lato, l’assenza di legittimazione in capo al ricorrente a richiedere

l’accesso ai documenti amministrativi e, dall’altro, la circostanza che una parte della documentazione sarebbe stata allegata alla medesima comunicazione e che altra parte della documentazione risultava in possesso della Regione Siciliana;

3 – Che avverso tale diniego il ricorrente ha proposto ricorso dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, lamentando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6 e ss. del DPR 184/06, nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della illogicità contraddittorietà e incongruenza della motivazione;

7 – Che questo Tribunale, Sezione II Bis, con sentenza n. 26058/2010, ha integralmente accolto il ricorso, risultando fondate le dedotte censure di violazione della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi e di eccesso di potere e risultando la sussistenza della legittimazione di parte ricorrente ad ottenere i medesimi atti, in quanto incidenti su legittime aspettative già maturate, e per l’effetto ha annullato l’impugnato diniego ed ordinato all’intimato Ministero di consentire il tempestivo accesso e la copia degli atti richiesti, ed inoltre ha condannato l’intimato Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila), da corrispondere in parti uguali ai due ricorrenti (ovvero al Dottor I. in proprio ed all’Ente da esso rappresentato);

8 – Che la predetta sentenza è divenuta irrevocabile ma non risulta essere stata adempiuta dall’intimato Ministero;

9 – Che il ricorrente, in proprio, si è quindi rivolto nuovamente a questo Tribunale sollecitando l’esecuzione della stessa sentenza;

10 – Che l’intimato Ministero non ha affatto contraddetto la circostanza di non aver dato esecuzione alla citata sentenza, ma ha argomentato che, poiché il ricorrente agiva come rappresentante della Società I.M. S.p.A., che ha rinunziato al ricorso principale contro il provvedimento di allocazione ad altro soggetto delle funzioni a questa già assegnate (sentenza n. 33001/10 del TAR Lazio, Sezione II Bis), e poiché la stessa Società è stata posta in liquidazione e l’interessato è cessato dalla carica il 13.9.2010, sarebbe venuto meno l’interesse del medesimo ad azionare la sentenza. Al più, conclude l’Amministrazione, potrebbe avere diritto a metà delle spese legali liquidate (avendo agito "in proprio e nella qualità" di rappresentante dell’Ente, non avendo neppure impugnato la delibera del Socio Unico Regione Siciliana di revocarlo, a quanto consta;

11 – Che il ricorrente ha ampiamente controdedotto sul punto;

12. Che il Collegio, preso atto della maturata inoppugnabilità della predetta sentenza, ormai passata in giudicato, e della sua mancata esecuzione da parte del Ministero intimato, che ha dichiarato in giudizio di non ritenere di dovervi ottemperare e di non aver neppure finora corrisposto le spese processuali cui era stato condannato, ai fini della decisione osserva quanto segue:

A – Come peraltro ammesso dalla stessa difesa di parte resistente, il ricorrente ha proposto il ricorso in esame (anche) in proprio, per ottenere l’accesso a documenti amministrativi assunti dal

Ministero dell’Ambiente e direttamente rilevanti (anche) per la sua sfera personale e lavorativa, sia con riferimento alle funzioni e compiti di rilievo internazionale definiti dalla Convenzione di Barcellona attribuitigli direttamente, sia con riferimento alla sua posizione lavorativa nei rapporti con il Ministero dell’ Ambiente e con la Regione Sicilia;

B – Come riconosciuto dalla costante giurisprudenza amministrativa, la nozione di "situazione giuridicamente rilevante" di cui all’art. 22 l. 7 agosto 1990 n. 241, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa e non presuppone necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo, con la conseguenza che la legittimazione all’accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell’accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l’autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante alla impugnativa dell’atto;

C – Pertanto, la rilevanza, concretezza ed attualità della situazione giuridica del ricorrente ad ottenere l’accesso ai documenti amministrativi in esame non è stata affatto incisa dalla sua rinuncia al ricorso avverso il provvedimento di allocazione ad altri delle funzioni già assegnate a I.M. S.p.A., poi posta in liquidazione dalla Regione Sicilia, né dalla circostanza che il medesimo ricorrente non abbia impugnato la delibera del Socio unico Regione Siciliana di revocarlo dall’incarico;

D – In ogni caso, la decisione della Regione Sicilia di revocare il ricorrente dal suo incarico, così come la messa in liquidazione della società, attengono a posizioni di diritto soggettivo che trovano la loro tutela giurisdizionale dinanzi al Giudice Ordinario, e lo stesso ricorrente allega la possibilità di far valere i propri interessi al riguardo mediante iniziative diverse dal ricorso al TAR e di avere già avviato contro la Regione Sicilia, per i fatti di cui trattasi, ricorso per decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Palermo;

E – Anche sotto tale ultimo profilo risulta confermato l’interesse all’esecuzione della predetta sentenza, ormai passata in giudicato, che, sul presupposto che "tutti gli atti indicati sono riferibili ad uffici facenti capo al Ministero" statuiva circa il dovere dello stesso Ministero di "prontamente attivarsi per consentire il richiesto accesso senza alcun ulteriore indugio";

13 – Che la pretesa di parte ricorrente risulta pertanto fondata, sia quanto al mancato accesso sia quanto al mancato pagamento delle spese di giudizio (che così come eccepito dall’Amministrazione, spettano al ricorrente solo pro quota, secondo la dizione "in parti uguali (…) ai due ricorrenti" contenuta nella sentenza inottemperata), e che in tal senso deve essere condannata l’Amministrazione intimata ad adempiere entro il termine assegnato, con l’avvertenza che in caso di ulteriore inadempimento questo Tribunale provvederà, a semplice istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta, affinché adempia in luogo ed a spese del Ministero intimato;

14 – Che le spese della presente fase processuale devono seguire la soccombenza, non esistendo giustificati motivi per la compensazione;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto condanna il Ministero intimato, in persona del Ministro pro tempore:

– alla tempestiva esibizione dei documenti richiesti da parte ricorrente ed indicati in motivazione ed alla consegna della loro copia;

– al pagamento delle spese di giudizio indicate dalla sentenza di questo Tribunale, Sezione II Bis, n. 26058/2010, in ragione di Euro 1.000,00 (mille/00) in favore del ricorrente e di Euro 1.000,00 (mille/00) ad integrazione dei cespiti attivi nella procedura di liquidazione di I.M. S.p.A., somma che in entrambi i casi deve essere aumentata degli interessi di legge per il ritardato pagamento;

– al pagamento in favore del ricorrente delle ulteriori spese di giudizio della presente fase processuale, liquidate in Euro 2.000,00 (duemila/00).

Avverte che in caso di inottemperanza oltre il termine di 60 giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica a cura di parte della presente sentenza provvederà, a semplice istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta le cui spese saranno imputate al Ministero intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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