Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 02-08-2011, n. 16860 Giurisdizione del giudice ordinario e del giudice amministrativo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

icorso, accoglimento del secondo e terzo motivo, inammissibile il quarto.
Svolgimento del processo

Francesca Lo Cicero e gli altri lavoratori elencati in epigrafe come controricorrentì hanno convenuto in giudizio dinanzi al Giudice de lavoro di Nicosia l’Assessorato regionale al lavoro della Regione Sicilia, il Comune di Nicosia e la AUSL n. (OMISSIS) di Nicosia chiedendo, in particolare, il riconoscimento della validità dell’attestato di idoneità all’espletamento dei compiti di ausiliario socio sanitario specializzato conseguito all’esito di un apposito corso di circa sei mesi approvato dalla suddetta AUSL e la conseguente iscrizione con la suddetta qualifica nelle liste di disoccupazione. Hanno dedotto che l’attestato loro rilasciato non era stato considerato valido avendo l’AUSL ritenuto che l’attività di formazione professionale svolta, che non era stata oggetto di autorizzazione regionale, non consentisse l’attribuzione della qualifica di ausiliario socio sanitario specializzato.

Il Giudice del lavoro di Nicosia ha rigettato le domande.

La Corte d’appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato che i lavoratori ricorrenti "hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di assistente socio sanitario specializzato" ed ha ordinato "agli uffici competenti di attribuire ai medesimi la suddetta qualifica per essere iscritti nelle liste di disoccupazione con tale qualifica, previa disapplicazione di eventuali atti amministrativi illegittimi". Premesso in fatto che i ricorrenti, in quanto disoccupati, erano stati ammessi al reddito minimo di inserimento di cui al D.Lgs. n. 237 del 1998 e, nell’ambito dell’attuazione della suddetta normativa, avevano partecipato a un corso di circa sei mesi presso l’AUSL n. (OMISSIS) di Nicosia per la formazione di ausiliario socio-sanitario specializzato al termine de quale avevano ricevuto un attestato di idoneità alie suddette mansioni, e premesso altresì che i ricorrenti stessi erano stati esclusi dalla graduatoria stilata dall’U.O. n. 27 di Nicosia per inidoneità dell’attestato suddetto, la Corte territoriale riteneva che, non essendo applicabile nell’ambito della Sicilia, la normativa ministeriale, in quanto non recepita dalla Regione, dovesse farsi riferimento unicamente alle disposizioni emanate dalla Commissione Regionale per l’impiego in data 23 marzo 1999 e 18 ottobre 2001 nonchè alla circolare assessoriale n. 334 del 3 febbraio 1999; in particolare, ai sensi di quest’ultima disposizione, per l’acquisizione della qualifica di ausiliario socio sanitario era sufficiente lo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica per un periodo superiore a novanta giorni e non era necessaria alcuna previa autorizzazione regionale atteso che l’acquisizione della qualifica consegue all’esito della partecipazione a corsi finanziati o autorizzati da enti pubblici anche non territoriali. Nel caso di specie i corsi in questione avevano garantito un numero di ore (405 ore di cui 384 per la pratica) superiore a quelle previste dal D.M. n. 590 del 1987 (310 ore di cui 110 ore per la parte teorica e 200 per la parte pratica) ed un colloquio con valutazione finale certificata dagli attestati rilasciati.

Per la cassazione di tale sentenza la Regione Sicilia propone ricorso affidato a quattro motivi.

I lavoratori resistono con controricorso. Il Comune di Nicosia e l’AUSL n. (OMISSIS) di Nicosia sono rimasti intimati.

La causa è stata fissata innanzi a queste Sezioni Unite in considerazione del fatto che il primo motivo di ricorso pone una questione di giurisdizione.
Motivi della decisione

Col primo, motivo viene dedotto il difetto di giurisdizione dei giudice ordinario e la violazionè della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, all. E. La Corte territoriale avrebbe violato le suddette disposizioni avendo disapplicato provvedimenti amministrativi che costituivano l’oggetto immediato delle doglianze dei ricorrenti ed avendo ordinato un tacere specifico alla Pubblica amministrazione.

Col secondo e terzo motivo viene denunciata la violazione dell’art. 112 c.p.c., sotto il profilo dell’omessa pronuncia in quanto la Corte territoriale non avrebbe pronunciato sull’eccezione, proposta dalle amministrazioni regionali, di difetto di legittimazione passiva del Servizio Ufficio Provinciale di Enna e dell’Unità Operativa n. 27 di Nicosia (secondo motivo) e dell’Assessorato Regionale alla Sanità (terzo motivo).

Col quarto motivo viene denunciata la violazione della L.R. n. 24 del 1976, art. 1 e ss.; del D.Lgs. n. 237 del 1998, art. 1 e ss., e del D.M. n. 590 del 1997. Parte ricorrente, premesso che il progetto per la formazione professionale di ausiliario specializzato socio sanitario (in applicazione dell’istituto del c.d. reddito minimo di inserimento ai sensi del D.Lgs. n. 237 de 1998) concordato fra ASL n. (OMISSIS) di Enna e Comune di Nicosia, aveva dato luogo al corso di formazione al quale avevano partecipato i ricorrenti, e che: a) tale corso non era stato autorizzato dalla Regione; b) la commissione di esami non era stata composta così come previsto dalla legge ( L. n. 845 del 1978, art. 14); c) il certificato di idoneità rilasciato all’esito del corso non poteva essere equiparato ad un attestato di qualifica; d) il corso non aveva i requisiti – neanche sotto il profilo dell’organizzazione – previsti dal D.M. 15 giugno 1987, n. 590, contesta che l’attività formativa potesse determinare l’instaurazione di rapporti di lavoro atteso che di tale rapporto mancavano i presupposti.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile alla luce del consolidato insegnamento di queste Sezioni Unite (cfr., da ultimo, Cass. S.U. (ordin.) 28 gennaio 2011 n. 2067; Cass. S.U. 29 marzo 2011 n. 7097) secondo cui allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello su punto, eventualmente in via incidentale condizionata, ove si tratti di parte vittoriosa; diversamente, l’esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione. Nel caso di specie l’inammissibilità discende dal fatto che parte ricorrente non ha nemmeno dedotto di aver sollevato in grado di appello la questione di giurisdizione.

Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili in quanto inconferenti atteso che, come si vede dall’intestazione della sentenza impugnata nè il Servizio Ufficio Provinciale di Enna, nè l’Unità Operativa n. 27 di Nicosia (menzionati nel secondo motivo di ricorso) nè l’Assessorato regionale alla Sanità (di cui al terzo motivo di ricorso) sono parti del giudizio per cui non si pone nei loro confronti un problema di difetto di legittimazione passiva.

Anche il quarto motivo è inammissibile in quanto inconferente atteso che ha per oggetto una statuizione che non è presente nella sentenza impugnata. Il ricorso è infatti finalizzato a dimostrare che avrebbe errato "la Corte d’appello di Caltanissetta a ritenere che l’attività formativa cui hanno partecipato gli odierni intimati costituisca ed implichi l’instaurazione di rapporti di lavoro". Ma, come risulta chiaro dal dispositivo della sentenza impugnata, oltre che dalla motivazione della stessa, la decisione ha avuto ad oggetto unicamente l’iscrizione dei lavoratori nelle liste di disoccupazione con la qualifica di assistente socio sanitario specializzato.

Il ricorso deve essere in definitiva rigettato.

In applicazione del criterio della soccombenza l’amministrazione ricorrente deve essere condannata al pagamento, nei confronti delle parti costituite, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; dichiara la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese legali nei confronti delle parti costituite liquidate complessivamente in Euro 200 per spese vive oltre Euro 4000 (quattromila) per onorari e oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 21 giugno 2011.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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