T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-05-2011, n. 3730 Ordinanze

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, la società ricorrente, esercente l’attività di emittente radiofonica con la denominazione "R.R.", ha impugnato l’ordinanza n. 41 del 21 luglio 2010 emessa dal Sindaco del Comune di Palombara Sabina, con la quale si vieta la circolazione ed il transito dei mezzi motorizzati nella strada di collegamento tra la Vetta di Monte Gennaro e la Strada di Pozzo Badino.

Ha dedotto che il principale impianto radiofonico da cui viene irradiato il segnale di "R.R." sulla frequenza 104.500 Mhz è ubicato, sin dal 1980, in località Monte Gennaro, ricompresa nell’ambito territoriale del parco dei Monti Lucretili.

Ha, altresì, dedotto che con l’impugnata ordinanza, il Sindaco del Comune di Palombara Sabina, vietando la circolazione ed il transito dei mezzi motorizzati sull’unica strada di collegamento tra la Vetta di Monte Gennaro e la Strada di Pozzo Badino, ha di fatto reso impossibile per essa ricorrente l’esecuzione dei lavori di manutenzione presso il citato impianto radiofonico.

2. A sostegno del gravame, ha articolato le seguenti doglianze: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. b), della L.R. Lazio n. 29 del 06.10.1997 nonché dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 41 del 26.06.1989; Incompetenza e/o carenza di potere; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. hbis, della L.R. Lazio n. 41 del 26.06.1989 nonché dell’art. 8, comma 3, lett. g, della L.R. Lazio n. 29 del 06.10.1997 in relazione all’art. 42, comma 1, del D. Lgs. N. 177 del 31.07.2005; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria e manifesta illogicità; 3) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle medesime norme rubricate nel secondo motivo di ricorso; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, manifesta illogicità e insufficiente motivazione; 4) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle medesime norme rubricate nel secondo motivo di ricorso; Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficiente motivazione.

3. Si è costituito in giudizio il Comune di Palombara Sabina, instando per la reiezione del gravame.

4. Con i primi motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 24.09.2010, la ricorrente ha altresì impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza n. 42 del 23.07.2010, emessa dal Sindaco del Comune di Palombara Sabina, con la quale si modifica la precedente ordinanza sindacale n. 41 del 2010 e si dispone il divieto di circolazione e transito dei mezzi motorizzati nella strada di collegamento tra la Monte Gennaro/Monte Morrone e la Strada di Pozzo Badino, limitandolo ai mezzi "sprovvisti di permesso rilasciato dal Parco Regionale dei Monti Lucretili, Servizio Vigilanza e Controllo del territorio dietro il parere del Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Civitates Sabinae".

A sostegno dell’ulteriore gravame ha denunciato le seguenti doglianze: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. b, della L.R. Lazio n. 29 del 06.10.1997 nonché dell’art. 4 della L.R. Lazio n. 41 del 26.06.1989; Incompetenza e/o carenza di potere; 2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, comma 1, lett. hbis, della L.R. Lazio n. 41 del 26.06.1989 nonché dell’art. 8, comma 3, lett. g, della L.R. Lazio n. 29 del 06.10.1997, anche in relazione all’art. 42, comma 1, del D. Lgs. n. 177 del 31.07.2005; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, manifesta illogicità e difetto di motivazione; 3) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle medesime norme richiamate con il secondo ordine di censure; Eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, manifesta illogicità e insufficiente motivazione; 4) Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, delle medesime norme richiamate con il secondo ordine di censure; Eccesso di potere per contraddittorietà, manifesta illogicità e insufficiente motivazione.

5. Con i secondi motivi aggiunti, ritualmente notificati e depositati il 25.10.2010, la ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 427 del 24.09.2010, emessa dal Direttore dell’Ente Parco Monti Lucretili, avente ad oggetto la procedura di rilascio delle autorizzazioni per il transito dei mezzi a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali ricadenti all’interno del predetto parco naturale. Formulando in un’unica doglianza, ha denunciato i vizi di violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 3, lett. g), della L.R. Lazio n. 29 del 6.10.1997, nonché eccesso di potere per travisamento dei presupposti, carenza di istruttoria, manifesta illogicità e insufficiente motivazione.

6. Con atto ritualmente notificato alle parti costitute, e depositato il 2 marzo 2011, è intervenuto ad adiuvandum il Consorzio per la riqualificazione di Monte Gennaro, chiedendo l’accoglimento del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

7. All’udienza del 2 marzo 2011, sentiti i difensori delle parti come da relativo verbale, i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.
Motivi della decisione

1. Il ricorso introduttivo si palesa inammissibile per carenza di interesse.

Risulta, invero, per tabulas che la società ricorrente ha con esso gravato l’ordinanza sindacale n. 41 del 21 luglio 2010, con la quale è stato disposto il divieto di circolazione e di transito di mezzi motorizzati nella strada di collegamento tra la Vetta di Monte Gennaro e la Strada di Pozzo Badino.

E’ del pari documentalmente provato che la predetta ordinanza, a distanza di due giorni, è stata radicalmente modificata con quella n. 42 del 23 luglio 2010, impugnata dalla ricorrente con i primi motivi aggiunti.

Più in particolare, con l’ordinanza n. 42 del 2010 il divieto di circolazione e di transito "nella strada di collegamento Monte Gennaro – Monte Morrone e strada di Monte Badino" è stato limitato ai soli mezzi motorizzati "sprovvisti di permesso rilasciato dal Parco Regionale dei Monti Lucretili, Servizio Vigilanza e Controllo del territorio dietro il parere del Comando di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Civitates Sabinae".

Ne discende che, avendo l’ordinanza n. 42 del 2010 sostituito quella precedente, introducendo un regime di divieto sostanzialmente diverso da quello introdotto con l’ordinanza n. 41 de 2010, in quanto derogabile per i soggetti provvisti di permesso rilasciato dal Parco Regionale dei Monti Lucretili, nessun beneficio per l’interesse azionato dalla ricorrente può discendere dal gravame proposto avverso l’ordinanza n. 41 del 2010.

Ed invero, per giurisprudenza consolidata (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1° settembre 2009, n. 5129), ove l’amministrazione abbia sostituito il provvedimento con altro diverso, sebbene sempre sfavorevole per la sfera giuridica del ricorrente, in capo a quest’ultimo non può residuare alcun interesse ad una decisione di annullamento del primo provvedimento, essendo il rapporto tra pubblica amministrazione e ricorrente regolato soltanto dal provvedimento sostitutivo.

Il gravame deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

2.1 Passando all’esame del gravame proposto con i primi motivi aggiunti, si palesano infondate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Amministrazione resistente.

Ad avviso dell’Amministrazione la società ricorrente non avrebbe legittimazione ad impugnare l’ordinanza sindacale n. 42 del 2010, né alcun interesse potrebbe per essa discendere dall’annullamento del citato provvedimento.

Rileva in contrario il Collegio che, come risulta incontestato agli atti del giudizio, la società ricorrente è titolare della concessione per l’esercizio della radiodiffusione sonora privata ad ambito locale a carattere commerciale con la denominazione "R.R." rilasciata dal Ministero delle comunicazioni in data 6 marzo 1994 e gestisce, in tale qualità, un impianto di radiofonia, da cui viene irradiato il segnale "R.R." sulla frequenza 104.500, sito in località Monte Gennaro.

Tanto rilevato, l’ordinanza impugnata, vietando la circolazione sull’unica via di accesso alla località ove è situato l’impianto di radiodiffusione ai soggetti privi di permesso rilasciato dal Parco Regionale dei Monti Lucretili, è certamente lesiva dell’interesse della società ricorrente, alla quale è interdetto di accedere all’impianto stesso per svolgervi qualsiasi attività di ordinaria o straordinaria manutenzione.

Né può ritenersi, con l’Amministrazione, che la ricorrente sia priva di legittimazione attiva, in quanto avrebbe dovuto documentare in base a quale titolo giuridico abbia installato e stia gestendo l’impianto di radiodiffusione sito in località Monte Gennaro. Risulta difatti incontestato che la ricorrente abbia tuttora la materiale disponibilità dell’impianto di radiodiffusione dal quale si irradia il segnale radiofonico "R.R." e ciò è certamente sufficiente a radicare la legittimazione all’odierna azione (oltre, come già rimarcato, l’interesse ad agire). Come è invero noto la legittimazione all’azione è una condizione dell’azione che si fonda sulla prospettazione del rapporto dedotto in giudizio fatta dal ricorrente nell’atto introduttivo. Essa, pertanto, non implica l’effettiva titolarità del rapporto stesso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 giugno 2009, n. 3891).

2.2 Nel merito, il gravame proposto con i primi motivi aggiunti si palesa fondato, nei termini di seguito meglio precisati.

2.2 Osserva il Collegio che l’ordinanza sindacale n. 42 del 2010 è stata emanata in dichiarata attuazione degli artt. 11, comma 1, lett. h – bis) della l.r. Lazio 26 giugno 1989, n. 41 e 8, comma 3, lett. g) della l.r. Lazio 6 ottobre 1997, n. 29. Per la prima disposizione normativa, nel territorio del parco regionale dei Monti Lucretili è vietata "la circolazione dei mezzi motorizzati al di fuori delle strade statali, regionali, comunali classificate ai sensi dell’art. 2 della legge regionale 18 giugno 1980, n. 72, fatta eccezione per i mezzi necessari alla conduzione agricola dei terreni ed alle attività silvopastorali e, comunque, con osservanza alle prescrizioni di cui alla legge regionale 30 marzo 1987, n. 29"; per la seconda, all’interno delle zone A previste dall’articolo 7, comma 4, lettera a), numero 1), delle aree naturali protette individuate dal piano regionale, è vietato "il transito di mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private, fatta eccezione per i mezzi di servizio, di soccorso e per le attività agrosilvopastorali e agrituristiche, nonché per gli autoveicoli e le autovetture dei proprietari residenti regolarmente autorizzati e muniti di apposito contrassegno".

Entrambe le previsioni normative si prefiggono di vietare il transito di mezzi motorizzati, l’una all’interno delle aree del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, l’altra, su di un piano più generale, all’interno delle zone classificate "A" poste all’interno di aree naturali protette.

Il divieto di transito è da entrambe le norme univocamente limitato "al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali", mentre l’art. 8, comma 3, lett. g) della l.r. n. 29 del 1997 lo limita ulteriormente, specificando che esso opera al di fuori anche delle strade "vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio e private".

Tanto rilevato, è indubitabile che la disciplina richiamata dall’Amministrazione a sostegno del provvedimento gravato non autorizzi l’estensione del divieto di transito di mezzi motorizzati su strade, siano esse pubbliche o private.

Di tale conclusione ermeneutica è convinta anche l’Amministrazione che, nei propri scritti difensivi, sostiene come il tratto di collegamento tra Monte Gennaro – Monte Morrone e strada di Monte Badino richiamato nell’ordinanza impugnata non configuri tecnicamente una strada, "non essendo catalogato e classificato come strada in nessuno dei documenti o archivi ufficiali" (memoria del 27.09.2010, pag. 16).

2.3 L’argomento difensivo, trovando smentite evidenti nella documentazione prodotta agli atti del giudizio, non può essere condiviso dal Collegio.

Risulta, invero, per tabulas che il tratto di collegamento sul quale l’ordinanza impugnata vieta la circolazione, qualificandolo, peraltro, espressamente come "strada", risulti censito dall’Amministrazione comunale come "strada privata". Più in particolare, dal documento ufficiale predisposto dal Comune di Palombara Sabina – Assessorato alla toponomastica denominato "Tutto Palombara Edizione 2010 – Primo stradario dell’intero territorio del Comune di Palombara Sabina" (prodotto in giudizio il 24.09.2010) risulta che la via di collegamento con la vetta di Monte Gennaro, insistente sul territorio del parco regionale naturale dei Monti Lucretili, sia stata classificata, tenuto conto della simbologia ufficiale adottata nel medesimo documento, come strada privata (pag. 84, tavola Valle Scoperta).

Tanto è sufficiente per ritenere fondata la doglianza formulata dalla ricorrente di violazione della disciplina regionale sin qui richiamata, avendo l’Amministrazione illegittimamente esteso l’ambito del divieto di transito ad una strada, sebbene privata.

2.4 L’accertata fondatezza della doglianza impone l’accoglimento dei primi motivi aggiunti e l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 42 del 2010.

Non residua, quindi, alcun interesse all’esame delle altre doglianze formulate dalla ricorrente.

3. Il pronunciato annullamento dell’ordinanza sindacale n. 42 del 2010 impone la declaratoria di improcedibilità dei secondi motivi aggiunti, con i quali la ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 427 del 2010, emessa dal Direttore dell’Ente Parco dei Monti Lucretili, recante la disciplina della procedura di rilascio delle autorizzazioni per il transito dei mezzi a motore fuori dalle strade statali, provinciali, comunali ricadenti all’interno del predetto parco naturale.

Ed invero, con la predetta determinazione dirigenziale il Direttore dell’Ente Parco ha inteso dettare una disciplina semplificata per il rilascio delle autorizzazioni al transito al di fuori delle strade statali, provinciali, comunali e private, in attuazione delle l.r. n. 41 del 1989 e n. 29 del 1997. Tale determina, in sintesi, presuppone l’operatività del divieto di transito, al quale sia possibile derogare mediante il rilascio della specifica autorizzazione di competenza dell’Ente Parco.

Tanto rilevato, nessun interesse all’annullamento della determinazione dirigenziale può residuare in capo alla società ricorrente, tenuto conto, da un lato, dell’accoglimento dei primi motivi aggiunti, dall’altro dell’accertata inapplicabilità del divieto di transito ai mezzi motorizzati sulla strada privata di collegamento tra la strada di Pozzo Badino e la vetta di Monte Gennaro.

In altri termini, non sussistendo alcun divieto di transito per i mezzi motorizzati sulla strada in esame, nessun permesso deve essere acquisito dalla società ricorrente per svolgere l’attività di manutenzione ordinaria o straordinaria dell’impianto di radiodiffusione sito sulla vetta di Monte Gennaro.

Pertanto, nessun interesse può residuare alla decisione del gravame proposto con i secondi motivi aggiunti.

4. La novità delle questioni esaminate configura giusto motivo di compensazione di spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sez Seconda Ter, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:

a) dichiara inammissibile il ricorso introduttivo;

b) accoglie i primi motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla l’ordinanza sindacale n. 42 del 23 luglio 2010;

c) dichiara improcedibili i secondi motivi aggiunti;

d) compensa spese, diritti ed onorari di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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