Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-05-2011, n. 16859 Aggravanti comuni danno rilevante

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

OLO Oscar che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo

Con sentenza in data 19-2-2010 la Corte di Appello di Venezia confermava, nei confronti di C.A. la sentenza emessa dal Tribunale di Verona in data 4.12.2008 con la quale l’imputato era stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi D – ed E – della rubrica (capo D – artt. 110, 582 e 585 c.p., art. 576 c.p., n. 1, art. 61 c.p., n. 2; capo E – art. 110 c.p., art. 635 c.p., comma 1 e comma 2, n. 3, art. 625 c.p., n. 7, art. 61 c.p., n. 2) commessi ai danni di B.P., al quale erano state cagionate lesioni personali guaribili in dieci giorni, colpendolo con un coltello ed era stato infranto il vetro del furgone di proprietà del B., come descritto in rubrica.

Per tali reati era stata inflitta al predetto imputato la pena di mesi dieci di reclusione, ritenuta la continuazione, e considerato più grave il delitto di cui al capo D).

Non erano state concesse le attenuanti generiche ed il beneficio della sospensione condizionale, per gli ostativi precedenti penali.

In riferimento alle originarie imputazioni di tentativo di estorsione, enunciate ai capi B e C della rubricaci primo giudice aveva riqualificato i fatti ai sensi dell’art. 393 c.p.. dichiarando non doversi procedere per difetto di querela.

L’azione delittuosa era stata realizzata in concorso con Ch.

G., non ricorrente.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore del C., deducendo la illogicità della valutazione resa dalla Corte territoriale in merito alla responsabilità dell’imputato per le lesioni aggravate dall’uso di arma (coltello).

A riguardo la difesa, rilevava che – pur in presenza di un quadro probatorio ridimensionato rispetto alle originarie contestazioni – la Corte aveva ritenuto erroneamente che le lesioni patite dal B. fossero state causate dall’uso di un coltello.

L’azione delittuosa era avvenuta, ad avviso del ricorrente, durante una colluttazione avvenuta tra le parti, dando per scontato che si era realizzata la rottura del vetro del veicolo in cui si trovava il soggetto passivo del reato, ad opera dei due coimputati.

La difesa rilevava in tal senso che anche i riscontri costituiti dall’esito di accertamenti svolti dai CC. (che avevano trovato la camicia del B. strappata e macchiata di sangue) non potessero fornire la prova della realizzazione di lesioni aggravate.

Per tali motivi il ricorrente chiedeva dunque l’annullamento della sentenza impugnata.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso deve ritenersi inammissibile.

Invero le censure articolate dalla difesa in ordine alle pretese incongruenze della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità dell’imputato per il delitto di lesioni appaiono formulate con argomentazioni in fatto, tendenti alla diversa interpretazione delle risultanze probatorie, e come tali si rivelano inammissibili, in questa sede, data l’esauriente analisi dei dati probatori svolta dal Giudice di merito, la cui valutazione resta perfettamente aderente ai criteri di cui all’art. 192 c.p.p..

Restano in tal senso ininfluenti le deduzioni svolte dalla difesa, nel rilevare che vi era stata una colluttazione tra le parti, essendo peraltro inammissibile il rilievo con cui si sostiene che il soggetto parte lesa si sia ferito in modo diverso, con argomentazioni essenzialmente ripetitive di questioni esaminate dal giudice della sentenza impugnata, ove si evidenzia che la certificazione medica attestava "ferita da taglio e punta al braccio" (e dunque a contorni netti, e senza escoriazioni).

Peraltro il Giudice aveva escluso con logiche argomentazioni che fosse dimostrata la colluttazione avvenuta tra le parti ed aveva valutato anche come ininfluente il mancato rinvenimento del coltello, fondando il giudizio di colpevolezza sull’accertamento della ferita riscontrata al soggetto passivo del reato.

La motivazione risulta pertanto specifica ed esente da ogni incongruenza, mentre devono ritenersi generici e ripetitivi i rilievi del ricorrente, che con osservazioni in fatto tendono unicamente alla diversa interpretazione delle risultanze adeguatamente valutate dal giudice di merito.

La Corte deve dunque dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento di una somma in favore della cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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