T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3751 Stranieri

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, entrato in Italia in stato di clandestinità il 1.4.2009 quando era ancora minorenne, inserito nella struttura convenzionata con il Comune denominata Riserva Nuova, che ha redatto relazione sociale il 15.5.2009, poi trasferito presso il Centro Virtus Italia Onlus dove viene elaborato un progetto educativo il 15.7.2009, prorogato il 14.1.2010, sottoposto a tutela con decreto del tribunale Ordinario di Roma del 22.6.2009 al compimento della maggiore età con istanza del 16.11.2009 si iscriveva all’Ufficio di collocamento e chiedeva alla Questura di Roma la conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso per attesa occupazione.

Con il ricorso in esame impugna, chiedendone l’annullamento, l’atto di diniego indicato in epigrafe con cui l’istanza è stata respinta, deducendo i seguenti motivi di censura:

1) Violazione degli artt. 5, 19 e 32 del D.Lgs. 286/98. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della motivazione;

2) Violazione degli artt. 28 del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 3 co. 1 della Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con legge n. 176/1991. Eccesso di potere per contraddittorietà della motivazione;

3) Erronea applicazione dell’art. 32 co. 1 bis e ter del D.Lgs. 286/98 e dell’art. 3 Cost.

4) Violazione della legge n. 241/90 – Carenza di istruttoria e di motivazione;

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Con ordinanza n. 4289 del 1.10.2010 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica del 25 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del suo permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per attesa occupazione si fonda sui commi 1 e 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata, che non è condivisibile.

Sulla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno per affidamento a permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 286/98 la giurisprudenza consolidata s’è ripetutamente pronunciata (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883) nel senso che:

a) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. (Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);

b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681);

c) il minore sottoposto a tutela dispone del requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i requisiti di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 286/98.

Ne consegue che – facendo applicazione dei suddetti principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al testo dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 anteriore alla modifica intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 94 – il ricorrente disporrebbe dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno, in quanto la sua posizione sarebbe quindi disciplinata dal primo comma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 non rientrando nel novero dei cosiddetti "minori stranieri non accompagnati" essendo stato sottoposto a tutela con provvedimento del giudice tutelare del 22.6.2009.

Con la L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, il Legislatore ha modificato il testo dell’art. 32 commi 1 e 1 bis nel senso che si consente la ripetuta conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.

Il Collegio ritiene che lo ius superveniens non sia applicabile nella fattispecie.

Invero tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232) non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la ripetuta legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, avendo compiuto la maggiore età e pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno il 16.11.2009 successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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