Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 25-01-2011) 02-05-2011, n. 16858

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 15-10-2009 il Giudice monocratico del Tribunale di Benevento confermava a carico di S.V. la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Benevento, n. 38 del 2006, con la quale l’imputato era stato condannato quale responsabile di lesioni personali contestate ai sensi dell’art. 582 c.p. ai danni di B.A. – (fatto commesso il (OMISSIS) colpendo la persona offesa con un tesserino di riconoscimento, al volto) – alla pena di mesi uno di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo la inosservanza ed erronea applicazione della legge in riferimento alla ritenuta aggravante dei "futili motivi".

A riguardo rilevava che l’azione si era verificata in occasione del fatto che il S. stava accompagnando in auto la propria madre all’ospedale, e che la vettura della persona offesa lo precedeva. In tale momento il B. (parte lesa) aveva parcheggiato l’auto occupando un posto destinato ai disabili, e pertanto l’imputato si era trovato costretto a parcheggiare in area distante dal nosocomio.

In seguito egli aveva compreso che il B. non era autorizzato al parcheggio nel posto da lui occupato, e l’imputato aveva dunque chiesto a costui spiegazioni, ricevendo degli insulti.

Nella dinamica di tale condotta la difesa non ravvisava dunque i presupposti per riconoscere l’aggravante dei futili motivi.

2 – Con ulteriore motivo il ricorrente rilevava la mancata applicazione del beneficio dell’indulto ex lege n. 241 del 2006.

Per tali motivi concludeva chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata, ed in subordine la riforma della stessa in relazione all’errato riconoscimento dell’aggravante dei futili motivi, e l’applicazione dell’indulto ex lege n. 241 del 2006, ai sensi dell’art. 176 c.p. e art. 672 c.p.p..

II difensore della persona offesa, costituitasi Parte civile, ha depositato memoria in data 10/1/2011 – con la quale ha rilevato la violazione dell’art. 585 c.p.p., chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione

La Corte rileva che il ricorso risulta inammissibile.

Invero, la sentenza impugnata risulta emessa dal Giudice monocratico del Tribunale di Benevento in data 15 ottobre 2009, in contumacia dell’imputato, assistito da difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, e con riserva di giorni sessanta per il deposito della motivazione, che risulta depositata in data 14 dicembre 2009.

L’estratto contumaciale risulta notificato all’imputato in data 25 gennaio 2010, secondo annotazione a margine della sentenza(essendo stato dato l’avviso con raccomandata in data 11-1-2010).

Tanto premessola tale data decorreva il termine di giorni quarantacinque riservato all’imputato per proporre ricorso, e tale atto risulta depositato in data 23 marzo 2010, e dunque oltre il termine di legge, ed in violazione dell’art. 585 c.p.p., comma 1, lett. c) e comma 2, lett. d).

Pertanto la Corte deve dichiarare l’inammissibilità del ricorso, proposto oltre i termini di legge.

Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina in Euro 1.000,00=.
P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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