T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3750

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il ricorso è fondato e va accolto in relazione alla dedotta inapplicabilità alla sua situazione del vigente art. 32 D.Lgvo n. 286/1998, come riformulato dallo jus superveniens recato dalla l. 94/2009, che consente la ripetuta conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale.

Invero tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232; T.A.R. Lazio Roma, sez. II quater, 28 marzo 2011, n. 2722 e 25 marzo 2011, n. 2681) non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti.

Diversamente opinando la ripetuta legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, avendo compiuto la maggiore età e fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza ai sensi del testo previgente dell’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 286/98 e quindi a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Il ricorso, dunque, va accolto, assorbite le altre censure, con annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, considerata la complessità della questione giuridica sottesa alla controversia in esame.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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