Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 21-01-2011) 02-05-2011, n. 16773

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

l Basso per V..
Svolgimento del processo

Con sentenza resa in esito all’udienza del 22/6/2010 il Gip Presso il Tribunale di Benevento ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di V.G. per il reato a lui ascritto perchè il fatto non sussiste. R.D., D.N.V., D. N.F. hanno proposto ricorso per cassazione per ottenere l’annullamento del provvedimento appena sopra menzionato.

All’udienza camerale del 21/1/2011, dopo il deposito di una memoria per l’imputato, il ricorso è stato deciso con il compimento degli incombenti imposti dal codice di rito.
Motivi della decisione

La sentenza impugnata ha ritenuto la insussistenza del nesso di causalità tra condotta imperita e negligente e morte del paziente D.N.R. circa due anni dopo l’intervento e ha legato la prognosi circa la insostenibilità della accusa in giudizio ad una sua valutazione di inesistenza del nesso causale tra omissioni addebitate ed evento letale.

La parti ricorrenti denunziano:

violazione dell’art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, nonchè per violazione dell’art. 425 c.p.p., nella parte in cui consente una prognosi circa la insostenibilità in dibattimento delle tesi dell’accusa ma non ammette indebite valutazioni di pieno merito.

Si deve per chiarezza rammentare che al V. era stato addebitato un omicidio colposo perchè per colpa ovvero per condotta imprudente negligente e imperita aveva cagionato il decesso in data (OMISSIS) di D.N.R. ovvero in occasione del ricovero di costui il (OMISSIS) ometteva di far effettuare una tac con eventuale successiva risonanza magnetica allo scopo di accertare l’eventuale estensione del tumore primitivo del distretto cervico/facciale e, nella successiva fase post operatoria, trattava la tumefazione sul collo del paziente come ascesso, senza procedere ad approfondimenti diagnostici o strumentali sicchè il ritardo diagnostico spostava l’esecuzione dell’intervento chirurgico dal 1/2/2006 al 19/4/2006, determinava una recidiva della stessa patologia, ed era seguita da una chemioterapia effettuata con quattro/sei settimane di ritardo.

Rileva questa Corte che la sentenza impugnata ha accertato la ricorrenza delle colpe contestate in rubrica ma ha poi escluso con certezza la esistenza di un vincolo di causalità tra colpe ed evento successivo, sulla base delle conclusioni concordemente rassegnate dai consulenti del PM e dal consulente di ufficio nominato in controversia civile tra i familiari della vittima e il chirurgo.

I ritardi e le omissioni dell’imputato produssero, secondo l’accertamento del primo giudice, un differimento della completa eliminazione chirurgica della massa cancerosa ma non determinò in misura alcuna la ulteriore evoluzione del male che fu poi causa della morte.. Le valutazioni del Gip correttamente giustificano la formula assolutoria adottata che corrisponde alla corretta applicazione dell’art. 425 c.p.p., comma 1, secondo quanto è peraltro espressamente sottolineato in motivazione. Il ricorso è infondato nella prospettiva della denunziata violazione dell’art. 425 c.p.p..

Quanto ai vizi di motivazione segnalati essi sono enunciati ma in nessun modo motivatamente illustrati sicchè la lettura del ricorso consente di affermare che l’impugnazione inutilmente rappresenta come vizi della motivazione le differenze tra quanto domandato e quanto ritenuto.

Il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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