T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3748 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, premesso di essere figlio di madre italiana e di cittadino apolide – in quanto nato in territorio appartenente all’Impero Ottomano ma senza aver acquisito la cittadinanza turca – uniti in matrimonio in Argentina e nel 1934 trasferiti in Israele, allora protettorato britannico, ove il deducente è nato nel 1943, impugna la nota indicata in epigrafe con cui l’Ambasciata d’Italia di Tel Aviv comunica l’insussistenza dei presupposti per l’acquisto automatico della cittadinanza italiana per derivazione materna ai sensi dell’art. 1 della legge n. 91/1992 in quanto nato anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione italiana.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

Violazione e falsa applicazione della legge n. 91/92; eccesso di potere per falsità dei presupposti, carenza di motivazione e ingiustizia manifesta.

A sostegno della sua pretesa invoca i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 – che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 primo comma e 29 secondo comma Cost., dell’art. 1 primo comma n. 1 L. 13 giugno 1912 n. 555 " nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina " e, conseguentemente, dell’art. 1 primo comma n. 2 legge cit., ai sensi dell’art. 27 L. 11 marzo 1953 n. 87) – dai quali discenderebbe che, essendo l’interessato figlio legittimo di madre italiana, nato in data anteriore all’entrata in vigore della Costituzione, avrebbe diritto a vedersi riconosciuto lo status di cittadino italiano.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, eccependo l’inammissibilità ed irricevibilità del gravame.

Con memoria in vista dell’udienza per la trattazione del merito del gravame il ricorrente ha ribadito le proprie deduzioni.

All’udienza pubblica odierna la causa è trattenuta in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’interessato agisce in giudizio per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai sensi dell’art. 1 della legge n. 91/92 facendo valere una posizione giuridica soggettiva di diritto soggettivo.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che nel sistema delineato dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, mentre l’art. 9 prevede in quali casi e con quali modalità può essere concessa la cittadinanza italiana per naturalizzazione (decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno) riconoscendo un potere "latamente discrezionale" all’autorità procedente – che implica l’accertamento di un interesse pubblico da valutarsi in relazione ai fini della società nazionale – l’art. 1 della stessa legge n. 91 del 1992 disciplina, invece, ipotesi di acquisto "automatico" jure sanguinis in virtù della nascita, anche all’estero, da cittadini italiani.

In queste ultime ipotesi il riconoscimento della cittadinanza, lungi dal costituire una graziosa concessione demandata al potere discrezionale dell’Amministrazione, costituisce un vero e proprio diritto soggettivo relativamente al quale gli organi competenti possono assumere solo atti a carattere dichiarativo e non costitutivo, che questi sono tenuti ad adottare, una volta riscontrata la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

Ne consegue che il ricorso risulta inammissibile per difetto di giurisdizione.

Il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario, fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, è fissato perentoriamente in tre mesi decorrenti dal passaggio in giudicato della presente decisione.

Quanto alle spese di lite sussistono motivi di equità per l’integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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