T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3747 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

el verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– la ricorrente, cittadina cinese, impugna il decreto del 2.12.2010 con cui la Questura di Roma, a seguito del decreto di archiviazione, da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione, della domanda di emersione presentata a suo favore in data 29.9.2009 dal Sig. S., le ha negato il rilascio del permesso di soggiorno;

– la determinazione sfavorevole dello Sportello Unico per l’Immigrazione è basata sul mancato possesso del requisito dell’idoneità alloggiativa previsto dall’ articolo 5bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prescritto anche quale condizione di ammissibilità delle istanze di emersione in virtù dell’espresso richiamo operato dall’art. 1 ter comma 4 lett. g) del D.L. 172009 n. 78 conv. in legge 3 agosto 2009, n. 102;

– dalla documentazione agli atti si evince che il datore di lavoro sopracitato aveva provveduto per tempo in data 24.6.2009 a richiedere la predetta certificazione al Comune di Roma e che la stessa veniva rilasciata in data 3.8.2010;

– la mancata produzione del predetto certificato da parte del predetto, convocato per l’esibizione dallo SUO in data 21.5.2010 e 4.6.2010 – convocazione comunque non ricevuta dall’interessato – non era imputabile all’interessato, essendo dovuta al ritardo nel provvedere da parte del Comune;

– sulla base delle sopra richiamate circostanze con decreto presidenziale n. 5535 del 22/12/10 è stata concessa la misura cautelare provvisoria;

– con provvedimento del 10.1.2011 l’Amministrazione resistente, in base alle circostanze di fatto sopravvenute sopra indicate, ha spontamentemente revocato, in autotutela, l’impugnato atto di diniego;

– il ricorso è divenuto pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– per quanto riguarda le spese, queste possono essere compensate in quanto, come rappresentato dalla resistente, la documentazione relativa all’idoneità alloggiativa è stata rilasciata solo in data 3.8.2010, successivamente all’adozione dell’atto impugnato – avvenuta in data 28.7.2010 – e pertanto non atta a determinare l’illegittimità di questo, che va valutata alla stregua delle circostanze di fatto e di diritto esistenti al momento della sua adozione, sicchè l’insorgere della controversia non è imputabile all’operato della resistente;
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dichiara il ricorso improcedibile..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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