T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3745

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, entrato in Italia in stato di clandestinità quando era ancora minorenne, è stato sottoposto a tutela con decreto del tribunale Ordinario di Roma n. 1958/2009 ed affidato ai Servizi sociali del Comune di Roma.

Al compimento della maggiore età con istanza del 2.7.09 ha chiesto alla Questura di Roma la conversione del permesso di soggiorno per affidamento del 3.6.2009 – avente scadenza alla data del raggiungimento della maggiore età (1.7.2009) – in permesso di soggiorno per attesa occupazione. L’interessato impugna il provvedimento, indicato in epigrafe, con cui l’istanza è stata respinta per i seguenti motivi:

Violazione dell’art. 5 e dell’art. 32 del D.Lgs. 286/98. Disparità di trattamento rispetto all’art. 3 Cost.

Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/90;

Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/90;

L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed ha resistito.

Con ordinanza n. 4634/10 la domanda cautelare è stata accolta.

All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il decreto della Questura di Roma con il quale si dispone il diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età a permesso di soggiorno per attesa occupazione si fonda sulla normativa in materia di minori non accompagnati, di cui al comma 1 e 1 bis dell’art. 32 d.lgs. n. 286 del 1998, che richiede il compimento di un percorso, almeno biennale, di integrazione sociale e civile presso una struttura appositamente dedicata.

Sulla questione relativa alla conversione del permesso di soggiorno per affidamento a permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 286/98, la giurisprudenza s’è ripetutamente pronunciata (cfr. tra le tante, Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883) nel senso che:

a) alla luce dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. (Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710);

b) tale conclusione non è smentita dall’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, riferendosi il comma 1 e il comma 1bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681);

c) il minore sottoposto a tutela dispone del requisito per poter ottenere il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 32, comma 1, del D.Lgs. 286/98 se non vi ostano i requisiti di cui agli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5 dello stesso D.Lgs. n. 286/98.

Ne consegue che in applicazione dei suddetti principi – affermati dalla giurisprudenza con riferimento al testo dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame, atteso che l’istanza è stata presentata in data anteriore alla modifica normativa intervenuta con la L. 15 luglio 2009 n. 94 – il ricorso risulta fondato.

Va pertanto rilevata l’inapplicabilità alla sua situazione del vigente art. 32 D.Lgvo n. 286/1998, come riformulato dallo jus superveniens recato dalla l. 94/2009, che consente la ripetuta conversione al compimento della maggiore età solo a condizione che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale. Invero tale norma, secondo la giurisprudenza anche di questa sezione (cfr. TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944; Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4232) non può che essere interpretata in modo che sia effettivamente consentito ai minori la partecipazione a tali progetti. Diversamente opinando la ripetuta legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che a maggior ragione il ricorrente, avendo compiuto la maggiore età ed avendo fatto domanda di permesso di soggiorno prima dell’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

In definitiva il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato ai fini della rinnovata valutazione dell’istanza a prescindere dalla partecipazione ad un progetto di integrazione sociale e civile almeno biennale.

Quanto alle spese di lite sussistono tuttavia giusti motivi per disporne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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