Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 25-03-2011) 02-05-2011, n. 16768 Circolazione stradale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di appello di Reggio Calabria ha qui rimesso gli atti relativi all’impugnazione proposta da B.F. avverso la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., lett. a): ciò sul rilievo che trattatasi di sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria, per la quale non era proponibile l’appello.

Con l’impugnazione il ricorrente contesta la sussistenza oggettiva del reato, sul rilievo che la condanna era stata basata solo sull’accertamento sintomatico dello stato di ebbrezza.

Nelle more, come è noto, a seguito del novum normativo introdotto con la L. 29 luglio 2010, n. 120, art. 33, comma 4, è intervenuta la depenalizzazione dell’ipotesi meno grave di guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S., comma 2, lett. a): tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro), qui in contestazione.

Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Non si devono, peraltro, trasmettere gli atti al prefetto: ciò in considerazione del principio di legalità-irretroattività operante sia per gli illeciti penali ( art. 2 c.p.), sia per gli illeciti amministrativi ( L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, richiamato dall’art. 194 C.d.S.) e tenuto conto che tale principio non è stato espressamente derogato dal legislatore come, invece, è avvenuto, nella stessa materia della circolazione stradale, in occasione della depenalizzazione del rifiuto a sottoporsi all’esame alcolimetrico introdotta con il D.L. n. 117 del 2007, convertito nella L. n. 160 del 2007, allorquando l’art. 7 della citata normativa ebbe appunto a prevedere un’esplicita deroga al principio di irretroattività (cfr.

Sezione 4, 17 settembre 2010, Proc. Gen. App. Firenze in proc. Piccinelli).
P.Q.M.

Annulla la sentenza senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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