T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il Collegio ritiene che, sentite sul punto le parti costituite, il giudizio possa essere definito, in camera di consiglio, con sentenza in forma semplificata, in quanto sussistono i requisiti di cui ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, essendo trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso; non ponendosi problemi di contraddittorio e risultando sufficienti gli elementi istruttori.

Con il ricorso in esame si impugna il decreto del Questore di Roma del 15.1.2010 di diniego di conversione del permesso di soggiorno per affidamento a permesso di soggiorno per lavoro o attesa occupazione al momento del raggiungimento della maggiore età, di cui all’art. 32 del D.Lgs. 286/98.

Sull’interpretazione della disposizione sopra indicata la giurisprudenza s’è ripetutamente pronunciata nel senso che deve essere riconosciuto il diritto alla conversione ai minori "comunque affidati" ad altro soggetto o a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, per i quali, al sopraggiungere della maggiore età sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno (Cons. Stato Sez. VI 18/8/2010 n. 5883; T.A.R. Lazio Sez. II quater, 21 ottobre 2010 n. 32944; Cons. Stato ord. n. 4232/2010; richiamando i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 198 del 1998, l’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998 va interpretato nel senso che il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età può essere rilasciato non soltanto quando l’interessato è stato sottoposto ad affidamento amministrativo o giudiziario ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge n. 184 del 1983, ma anche a tutela ai sensi degli articoli 343 e seguenti c.c. Sez. VI: 24 aprile 2009, n. 2425; 23 marzo 2009, n. 1710 e ribaditi anche a seguito dell’introduzione nell’art. 32 del comma 1 bis (ed 1ter) ai sensi della legge n. 189 del 2002, che, per consolidata giurisprudenza contemplano al comma 1 ed al comma 1bis a due fattispecie distinte: il primo, a quella dei minori sottoposti ad affidamento o a tutela, il secondo, a quella dei "minori stranieri non accompagnati", che versano in una diversa situazione e per i quali il legislatore ha richiesto il requisito dell’ammissione al "progetto di integrazione sociale e civile", dovendosi da ciò trarre la conclusione che i requisiti previsti dai due commi sono alternativi e non cumulativi (Sez. VI, 13 aprile 2005, n. 1681).

Facendo applicazione dei suddetti principi il ricorrente disporrebbe dei requisiti per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno, in quanto la sua posizione sarebbe disciplinata dal primo comma dell’art. 32 del D.Lgs. n. 286/98 non rientrando nel novero dei cosiddetti "minori stranieri non accompagnati" essendo stato sottoposto a tutela con provvedimento del giudice tutelare del 20.2.2009.

Né a sostegno dell’atto di diniego può essere invocata la L. 15 luglio 2009 n. 94, pubblicata sulla G.U. del 24 luglio 2009 n. 170, che ha modificato il testo dell’art. 32 commi 1 e 1 bis, atteso che la nuova disciplina, che consente la ripetuta conversione al compimento della maggiore età condizionatamente a che il minore abbia partecipato ad un progetto almeno biennale di integrazione, si applica ai minori "affidati " dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge in modo a consentire agli interessati di partecipare a tale programma (Cons. Stato, ord. del 15 settembre 2010, n. 4234; TAR Lazio, sez. II quater, 21 ottobre 2010, n. 32944) e considerato che, diversamente opinando, la ripetuta legge avrebbe un’inammissibile efficacia retroattiva ed imporrebbe ai minori stranieri un adempimento impossibile (cfr. Cons. Stato Sez. VI n. 2951/09).

Ne consegue che il ricorrente, sottoposto a tutela con provvedimento del giudice tutelare del 24.3.2009, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno in data 5.11.2009, successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa, non avendo avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio, non si trova nelle condizioni previste ai fini della applicazione della nuova disciplina.

Il ricorso va pertanto accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Sussistono tuttavia giusti motivi, attesa la natura interpretativa della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Spese, diritti ed onorari compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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