T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 02-05-2011, n. 3732 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

ato nel verbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società produttrice ricorrente, premesso di aver coprodotto il film "E." (già "S.D.B.) per la regia di D.G. – autore della sceneggiatura -, che aveva riscosso ampio successo di critica, partecipando a numerosi festival e vincendo numerosi premi, impugna il provvedimento di cui alla nota del 9.3.2007 indicata in epigrafe con cui il Ministero ha comunicato il mancato rilasciato l’attestato di qualità di cui all’art. 17 comma 2 del d.lvo n. 28 del 22.1.2004 e quindi la mancata attribuzione del premio di qualità per l’anno 2004, che invece è stato riconosciuto ad altri film.

La predetta società di produzione cinematografica impugna altresì, quali atti presupposti:

– il provvedimento di numero e data ignoti con cui è stato stabilito che per l’anno 2004 sarebbero stati assegnati n. 14, anziché 20, premi di qualità;

– l’art. 10 del D.M. 27.9.2004, nella parte in cui, in merito alla composizione della giuria per i premi di qualità, prevede che sia componente di diritto il Direttore Generale per il cinema, con funzioni di Presidente;

– il D.M. 20.6.1966, come modificato dal D.M. 1.3.1967, nella parte in cui consente che i commissari siano dispensati dall’assistere alla proiezione dei film in concorso i componenti che dichiarano per iscritto di avere già visionato i film in concorso e quindi di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio;

– l’atto della Giuria dell’8.1.2007 con cui sono stati fissati i criteri per la valutazione delle opere cinematografiche per l’attribuzione degli attestati di qualità e premi di qualità.

L’atto di diniego del riconoscimento del premio in contestazione è così motivato "Grieco alla sua prima regia dimostra una notevole padronanza della macchina del cinema e realizza un film che potrebbe essere facilmente scambiato per un’opera diretta da un maestro del cinema americano.

Purtroppo nel giudizio comparativo è risultato superato da altri titoli".

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1. Eccesso di potere – Violazione del D.M. 27.9.2004;

Illegittimamente l’Amministrazione ha disposto la riduzione dei premi assegnabili per l’anno 2004 sarebbero a 14, anziché 20 (10 a semestre) – escludendo quindi la ricorrente, collocatasi al 15^ posto in graduatoria dei premi di qualità – in contrasto con le previsioni del D.M. 27.9.2004 che invece le consentivano solo di determinare l’ammontare di tali premi ed il riparto tra i soggetti e le figure professionali interessate.

Il DM 3.10.2005 che riduce a 14 (7 a semestre) è stato pubblicato sulla GU del 11.11.2005 e pertanto non è applicabile alle istanze relative ai film realizzati e distribuiti nelle sale cinematografiche nel 2004

2. Violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990;

Alla ricorrente è stato precluso di chiarire, mediante la partecipazione al procedimento amministrativo, la meritevolezza del premio in contestazione, che è stato attribuito a film quali "M.E.I.V.", invece privi dei requisiti per ottenere detto riconoscimento.

3. Violazione dell’art. 17 comma 3 del d.lvo n. 28/2004;

Illegittimamente il premio è stato attribuito al film "M.E.I.V.", in quanto non risulta essere stato programmato nelle sale cinematografiche come riportato dalla stampa (articoli pubblicati sul sito del regista il 28.3.2007, sull’Unità del 10.11.2004, su Repubblica del 23.3.2004).

4. Violazione degli artt. 2, 17 comma 3 e 20 del d.lvo n. 28/2004;

Comunque il premio in contestazione non avrebbe potuto essere attribuito al film "M.E.I.V.", in quanto: privo del requisito della nazionalità italiana; girato senza che la produzione abbia rispettato il CCNL; senza previa denuncia dell’inizio di lavorazione di cui all’art. 20 del decreto precitato.

5. Violazione dell’art. 13 comma 9 del d.lvo n. 28/2004;

Il provvedimento è stato adottato da una Commissione illegittimamente costituita ai sensi dell’art. 10 del D.M. 27.9.2004, impugnato, nella parte in cui prevede che della giuria per i premi di qualità faccia parte anche il Direttore Generale per il cinema, con funzioni di Presidente, in violazione dell’art. 13 comma 9 del d.lvo n. 28/2004, che invece sancisce una composizione di soli esperti del settore.

Il film prodotto dalla ricorrente avrebbe meritato il premio in questione sia per la qualità superiore al film prodotto dalla contro interessata, sia in considerazione della circostanza che nel primo si tratta di un film riconosciuto di interesse culturale nazionale ai sensi dell’art. 4 comma 5 della legge 1213/1965 ed è stato realizzato con un finanziamento a valere sul fondo di intervento sicchè il mancato riconoscimento del premio, che sarebbe stato destinato alla restituzione del finanziamento, comporta un danno anche per la stessa Amministrazione.

6. Violazione dei principi generali in materia di atti collegiali e di commissioni giudicatrici- Eccesso di potere per carenza di istruttoria- – Violazione commi 2 e 5 D.M. 20.6.1966.

Il premio è stato assegnato senza che i componenti della giuria avessero visionato collegialmente il film, come prescritto dall’art. 2 del D.M. 20.6.1966, in violazione della procedura per la dispensa dell’obbligo di assistere alla proiezione dei film in concorso che prevede: la visione collegiale come procedura ordinaria, cui può derogarsi solo con le modalità ivi stabilite;; che di tale proiezione siano trascritti nel verbale di ciascuna riunione l’ora di inizio ed il termine; che i componenti dichiarino "per iscritto di avere già visionato i film in concorso e quindi di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio" ed ottengano una previa dispensa in momento antecedente alle proiezioni stabilite.

In ogni caso l’art. 2 del D.M. 20.6.1966, come modificato dal D.M. 1.3.1967, nella parte in cui consente che i commissari siano dispensati dall’assistere alla proiezione dei film in concorso i componenti che dichiarano per iscritto di avere già visionato i film in concorso e quindi di essere in grado di esprimere su di essi il proprio giudizio, è illegittimo in quanto tale disposizione "non assicura che i componenti della commissione abbiano effettivamente visionato i film in concorso collegialmente e nelle condizioni di tempo e di luogo e con le modalità necessarie per potersi formare un giudizio preciso sulle qualità artistiche e culturali dell’opera".

Si è costituito in giudizio per resistere il Ministero intimato, depositando la relativa documentazione.

Si è costituita in giudizio altresì la società di produzione cinematografica C. S.a.s., di D.S. & c., che aveva realizzato il film "M.E.I.V.", scritto e diretto da D.S., che aveva ottenuto il premio conteso dalla ricorrente, eccependo l’irricevibilità del ricorso in quanto tardivo rispetto all’effettiva possibilità di conoscenza del provvedimento del 5.5.2006 pubblicato sul sito internet del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali nel mese di maggior 2006 e dagli organi di stampa, l’inammissibilità per mancata integrità del contraddittorio, in quanto non sono stati evocati in giudizio tutti i soggetti che hanno beneficiato del premio in questione, e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato nel merito. In particolare contesta gli addebiti rilevati dalla ricorrente, rappresentando che il film "M.E.I.V." ha ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana – di cui invece il film prodotto dalla ricorrente risulta privo -;che è stato girato previa denuncia dell’inizio di lavorazione effettuata in data 22.6.2004; nel rispetto degli obblighi contributivi previsti dai vigenti CCNL; che è stato proiettato nella sala Armenise 2 di Bari in data 6.10.2005 come comprovato da estratto SIAE.

Con memoria depositata in vista della trattazione del merito del gravame, l’Amministrazione resistente ha eccepito l’irrevibilità per tardività del ricorso ed ha articolatamente contro dedotto alle singole censure, precisando che il film premiato, prodotto dalla contro interessate, ha ottenuto il riconoscimento della nazionalità italiana con provvedimento di cui alla nota 4509 del 29.3.2006 che, invece, difetta al film realizzato dalla ricorrente; che detto film è stato girato previa denuncia dell’inizio di lavorazione effettuata in data 22.6.2004; che è stato proiettato nella sala Armenise 2 di Bari in data 6.10.2005 come comprovato dalla documentazione allegata (n. 6 -8 depositi PA resistente).

La società di produzione cinematografica, del pari, insiste, sull’eccezione di irricevibilità per tardività del gravame, di inammissibilità per mancata integrità del contraddittorio, nonché sull’infondatezza dei motivi di censura, associandosi alle difese dell’avvocatura e precisando che la premiata opera è stata prodotta nel rispetto degli obblighi contributivi previsti dai vigenti CCNL..

All’udienza pubblica del 24.2.2011, l’avvocato della società ricorrente, con dichiarazione presa a verbale, ha rappresentato che, nelle more, è venuto meno l’interesse della sua assistita alla definizione del ricorso ed ha chiesto che, pertanto, sia dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Al Collegio non resta, tenuto conto della richiesta della ricorrente, che dichiarare improcedibile il gravame, disponendo la compensazione delle spese di lite, cui le parti resistenti non si oppongono.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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