T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-05-2011, n. 3743 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il presente ricorso il prof. N.P., ordinario presso l’Università degli studi di Milano, aveva impugnato la delibera del Senato accademico con la quale era stato stabilito di non concedere alcuna permanenza in servizio ai sensi dell’art 72 del d.l. n° 112 del 2008 tranne che per titolari di incarichi in organismi costituzionali o internazionali.

Con i motivi aggiunti è stato impugnato il decreto rettorale del 1022009 che ha disposto il collocamento fuori ruolo del prof P..

Con ordinanza del 142009 è stata accolta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

Successivamente il prof P. si è dimesso dal servizio dal 30112010.

Con atto notificato alle altre parti e depositato nel presente giudizio è stata dichiarata la rinuncia al ricorso.

All’udienza pubblica del 1942011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’art 84 del d.lgs. n° 104 del 272010 prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Nel caso di specie la rinuncia risulta notificata alle controparti, ma non nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art 84 comma 3 (richiesta di notifica del 1242011).

Ritiene il Collegio che in mancanza della formalità previste dall’art 84 comma 3 debba procedersi ai sensi del comma 4 dell’art 84 che prevede che, anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti, il giudice possa desumere dall’intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d’interesse alla decisione della causa.

Infatti, ai sensi dell’art. 84, terzo comma, d.lgs. n. 104 del 2010 la rinuncia al ricorso deve essere depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza, potendosi la stessa altrimenti apprezzare come indicativa della sopravvenuta carenza d’interesse della parte alla decisione della causa (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, sez. III, 02 febbraio 2011, n. 180).

Nel caso di specie non resta al Collegio che dichiarare la improcedibilità del presente ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, determinati dalla particolarità delle vicende in fatto.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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