T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-05-2011, n. 3741 Rapporto di pubblico impiego Professori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo

La professoressa M.V.M., associato presso la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con istanza del 28052010, presentava le proprie dimissioni dal servizio chiedendo di essere collocata a riposo. L’Università, con decreto rettorale del 2852010, accoglieva la richiesta disponendo il collocamento a riposo.

Successivamente, il 3152010, la professoressa M. presentava la revoca della precedente istanza di dimissioni dal servizio.

Con nota prot. 38809 del 07.06.2010, il Rettore rigettava l’istanza di revoca, avendo già provveduto all’accettazione delle dimissioni e al collocamento a riposo.

L’ 08.07.2010 è stato comunicato alla ricorrente l’accoglimento della sua richiesta di collocamento a riposo.

Avverso il provvedimento di rigetto della revoca delle dimissioni e avverso gli atti preordinati e connessi è stato proposto il presente ricorso per i seguenti motivi:

violazione del principio generale per cui, nel pubblico impiego non privatizzato, la domanda di collocamento a riposo anticipato può essere validamente revocata fintanto che non sia stato comunicato l’accoglimento della stessa al soggetto interessato;

violazione dell’art. 21 bis della legge n. 241 del 1990;

eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento, contraddittorietà, irragionevolezza e ingiustizia manifesta; violazione e falsa applicazione degli artt. 13 comma 1 della legge n. 311 del 1958 e degli artt. 124 e seguenti del D. P. R. n. 3 del 1957;

violazione del principio del legittimo affidamento, violazione degli artt. 2, 3 e 77 della Costituzione e del diritto al ripensamento ed alla prosecuzione del rapporto di impiego;

dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dell’art. 15 della legge n. 400/88.

Si è costituita l’Avvocatura dello Stato contestando la fondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27102010 è stata respinta la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, in relazione alla già avvenuta accettazione delle dimissioni al momento della presentazione della domanda di revoca.

Con ordinanza del 5112010 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare, disponendo altresì la sollecita fissazione del merito in primo grado.

All’udienza pubblica del 642010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

L’art 3 comma 3 del d.lgs n° 165 del 2001 prevede che il rapporto di lavoro dei professori universitari rimanga disciplinato dalle norme di diritto pubblico.

Nell’ambito dei rapporti di lavoro pubblico la disciplina delle dimissioni resta quindi regolata dalle norme del TU n° 3 del 1957 che prevede che le dimissioni debbano essere accettate dall’Amministrazione.

Ai sensi dell’art. 124 del d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3 l’impiegato può in qualunque tempo dimettersi dall’ufficio.

Le dimissioni debbono essere presentate per iscritto.

L’impiegato che ha presentato le dimissioni deve proseguire nell’adempimento dei doveri di ufficio finché non gli venga comunicata l’accettazione delle dimissioni.

L’accettazione può essere rifiutata o ritardata per motivi di servizio.

Da tale disciplina normativa deriva che nell’ambito del pubblico impiego l’accettazione delle dimissioni da parte dell’Amministrazione ha natura costitutiva, per cui la fattispecie si perfeziona solo al momento dell’accettazione delle dimissioni stesse.

Nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico privatizzato, infatti, la giurisprudenza della Cassazione ha applicato i principi del lavoro privato, per cui le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione (Cass Sez. lavoro, sent. n. 57 del 07012009).

Premesso quindi che, nei rapporti di lavoro ancora disciplinati dal diritto pubblico, le dimissioni hanno effetto con l’accettazione da parte dell’Amministrazione, si deve invece valutare se l’accettazione delle dimissioni sia a sua volta un negozio recettizio, che acquista efficacia con la comunicazione al destinatario.

Con riferimento al caso di specie, dal ricorso e dagli atti depositati, infatti, emerge la circostanza che il provvedimento di accettazione della richiesta di dimissioni è stato adottato il 28052010; la revoca da parte della Prof. M. delle suddette dimissioni è stata presentata il 31052010, mentre l’accettazione delle dimissioni le è stata comunicata l’ 08.07.2010, con nota del 1.07.2010.

Il più recente orientamento del Consiglio di Stato ha affermato che il momento in cui le dimissioni rassegnate dal dipendente pubblico hanno effetto deve essere individuato in quello di comunicazione dell’accettazione delle dimissioni, considerando la natura recettizia dell’atto di accettazione (Cds n° 73 del 2008, per cui si deve affermare la natura recettizia dell’atto di accettazione in quanto atto avente effetti negativi sul destinatario, quindi la revoca è possibile fino alla comunicazione del provvedimento di accettazione).

Invece, un orientamento più risalente aveva affermato che, a causa del suo carattere autoritativo, il provvedimento di accettazione delle dimissioni non aveva bisogno di comunicazione, quindi avrebbe reso impossibile la revoca una volta adottato dall’Amministrazione (cfr C.d.S sent. n. 7421/2005).

La sentenza del Consiglio di Stato n° 73 del 2008 citata, ha invece affermato la natura recettizia dell’atto di accettazione delle dimissioni, anche in relazione alla disposizione dell’art 21 bis della legge n° 241 del 1990, per cui "il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso", ritenendo che tale atto di accettazione rientri nella categoria dei provvedimenti con effetti negativi per i destinatari.

Ne deriva che la comunicazione al destinatario del provvedimento di accettazione delle dimissioni da parte della Amministrazione è necessaria per perfezionare la fattispecie giuridica a formazione progressiva, che inizia con la richiesta da parte del privato e termina con la comunicazione a quest’ultimo del provvedimento adottato da parte della P.A. (Cds n° 73 del 2008; nello stesso senso anche TAR Lazio sez. I 6 febbraio 2008 n. 1067, per cui in materia di cessazione volontaria del rapporto di servizio le dimissioni non hanno effetto risolutivo fino a quando non sia stata comunicata all’interessato la relativa accettazione).

A seguito della pronuncia cautelare del Consiglio di Stato, il Collegio ritiene di aderire a tale più recente orientamento, rispetto al quale neppure può avere rilevanza la norma dell’art 12 comma 9 del d.l. n° 78 del 2010, per cui le disposizioni di cui al comma 7 non si applicano in ogni caso con riferimento alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiungimento dei limiti di età entro la data del 30 novembre 2010, nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall’impiego presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto a condizione che la cessazione dell’impiego avvenga entro il 30 novembre 2010; resta fermo che l’accoglimento ovvero la presa d’atto della domanda di cessazione determina l’irrevocabilità della stessa.

Tale ultima disposizione, infatti, non prende alcuna posizione sulla natura dell’atto di accettazione delle dimissioni, che secondo il citato orientamento deve dunque ritenersi recettizio.

Sotto tale profilo, il ricorso merita accoglimento.

In considerazione della complessità della vicenda in fatto sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 aprile 2011 con l’intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Domenico Lundini, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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