Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 24-03-2011) 02-05-2011, n. 16863

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica, con sentenza in data 8-4-2010, dichiarava Q.R. colpevole dei reati di minaccia aggravata e di lesioni personali semplici in danno di C.R. (fatti commessi nell'(OMISSIS)) e, con la recidiva, e ritenuta la continuazione e violazione più grave la minaccia aggravata, gli infliggeva la pena di mesi uno e giorni quindici di reclusione.

Ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Brescia rilevando illegalità della pena per avere il primo giudice assunto quale pena base quella di mesi uno di reclusione per la minaccia aggravata, mentre, al di là della questione della valutazione in concreto o in astratto della violazione più grave nel caso di reato continuato, la pena base non deve essere inferiore, per unanime orientamento di questa corte, al minimo edittale più alto previsto per i reati in continuazione (nella specie mesi tre, previsto per le lesioni semplici). Chiede quindi l’annullamento della sentenza in parte qua.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Invero il primo giudice, individuando la violazione più grave nel reato di minaccia aggravata e determinando la pena base in mesi uno di reclusione, ha violato il principio, in linea con la previsione che, nel caso del reato continuato, la pena base è quella che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, secondo cui detta pena non può comunque essere inferiore al minimo edittale più alto previsto per i reati in continuazione. Poichè la pena prevista per minaccia aggravata è priva dell’indicazione del minimo, mentre il minimo edittale delle lesioni personali semplici è pari a mesi tre, tale limite minimo avrebbe dovuto essere osservato nella determinazione della pena base.

Consegue l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ex art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di Appello di Brescia per nuova determinazione della pena in base al criterio indicato.
P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Brescia per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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