T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-05-2011, n. 3739 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, ricercatore presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ha impugnato la nota dell’Università con la quale era stata respinta l’istanza proposta per il mantenimento in servizio fino al settantesimo anno di età in quanto professore aggregato.

Con atto ritualmente notificato all’Università nel termine di cui all’art 84 comma 3 del d.lgs. n° 104 del 2010, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

All’udienza pubblica del 1942011 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

L’art 84 del d.lgs. n° 104 del 272010 prevede che la parte possa rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.

Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo a ogni circostanza, ritenga di compensarle.

La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue.

Nel caso di specie la rinuncia risulta notificata alla controparte entro il termine previsto di dieci gironi prima dell’udienza e depositata presso la Segreteria del Tribunale il 1442011.

Ritiene il Collegio che in presenza delle formalità previste dall’art 84 comma 3 debba, ai sensi di tale norma, essere dichiarata la estinzione del processo dando atto della avvenuta rinuncia della parte al ricorso.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, determinati dalla particolarità delle questioni proposte.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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