Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16874 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con provvedimento in data 7-10-2009 il Tribunale di Trento, in composizione monocratica in funzione di GE, riconosceva la continuazione tra i reati per i quali I.M. era stato giudicato dal Tribunale di Torre Annunziata con sentenza 1-4-2008 e dal Tribunale di Trento con sentenza 23-12-2008, e, in dichiarata considerazione della recidiva reiterata, determinava la pena complessiva, ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 4, in anni due e mesi undici di reclusione.

Su ricorso del condannato, il quale rilevava la mancata contestazione della recidiva reiterata, l’ordinanza veniva annullata con sentenza della Prima Sezione penale di questa corte in data 17-6-2010, limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

Con ordinanza 29-7-2010 il Tribunale di Trento rideterminava la pena in anni tre e mesi due di reclusione.

Ricorre per cassazione il condannato personalmente rilevando come il giudice, anzichè limitarsi a scorporare dalla pena l’aumento erroneamente calcolato per la recidiva, ha rivalutato nuovamente l’istanza di applicazione della disciplina del reato continuato, giungendo ad irrogare una pena addirittura superiore rispetto alla precedente. Chiede quindi l’annullamento dell’ordinanza.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato rilevando come il giudice, pur uniformandosi al principio fissato da questa corte non applicando l’aumento di pena di cui all’art. 81 c.p., comma 4, sia incorso però in una duplice violazione:

a) violazione del principio della preclusione processuale, in base al quale, in presenza di ricorso del solo condannato, il thema decidendum riguardava solo la congruità dell’aumento per la continuazione in difetto, non in eccesso;

b) vizio di motivazione non avendo spiegato perchè, escludendo la recidiva, la pena sìa stata determinata in misura superiore a quella che teneva conto dell’aumento per la recidiva ex art. 81 c.p., comma 4.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

Come osservato dal PG nella requisitoria scritta, è palese come il primo giudice, uniformandosi formalmente al principio fissato dalla Prima Sezione di questa corte, abbia però violato il principio della preclusione processuale che, in presenza del ricorso del solo condannato, gli imponeva di calcolare l’aumento per la continuazione in misura comunque non superiore a quella stabilita nel provvedimento annullato, mentre, nonostante l’esclusione della recidiva reiterata, la pena è stata determinata, con reformatio in peius non consentita, in misura – superiore alla precedente, senza che, oltre tutto, ne siano state indicate le ragioni. L’ordinanza va quindi annullata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.
P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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