Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16873

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con decreto in data 17-11-2003 il GIP del Tribunale di Lanciano disponeva de plano l’archiviazione del procedimento a carico di B.G., rilevando l’insussistenza di estremi di reato e l’inammissibilità dell’opposizione proposta da M.F. in quanto basata su una diversa interpretazione di fatti, ma non accompagnata dalla proposizione di nuovi temi di indagine rilevanti.

L’avv. Gerardo Brasile ha proposto ricorso nell’interesse della M. deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 127, commi 1, 2 e 3, art. 410, comma 2 e art. 409, comma 6). Il Gip è incorso in errore nel ritenere che si tratti di una controversia sul diritto d’autore sull’opera in quanto nell’opposizione era stato evidenziato come i diritti di proprietà su materiali quali quelli in questione sono di pertinenza del produttore, senza che ciò incida sulla tutela del diritto d’autore.

Trattandosi di elemento nuovo, sarebbe stato quindi necessario il rito camerale.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso rilevando come il giudizio di inammissibilità dell’opposizione possa estendersi anche ai profili di pertinenza e specificità degli atti di indagine richiesti, attraverso la valutazione della idoneità delle nuove investigazioni a porre in discussione la richiesta del PM incidendo in concreto sulle risultanze dell’attività d’indagine da questi compiuta (Cass. 5^ 6-5-2010 P.O. in proc. Biondani e altro; 5^ 6-5-2010 P.O. in proc. Lacosta e altro). Nella specie l’opponente non ha prospettato elementi di effettiva novità, limitandosi in sostanza a proporre una diversa interpretazione dei fatti e chiedendo indagini sul tema dell’appartenenza delle cassette, già investigato e comunque superato dalle considerazioni sviluppate nella richiesta e nel provvedimento di archiviazione in punto di inconsapevolezza dell’altruità e comunque di successiva immediata messa a disposizione delle cassette. Il provvedimento di archiviazione risulta quindi motivato in modo completo e coerente tanto in ordine all’inammissibilità dell’opposizione che all’infondatezza della notizia di reato.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

Come rilevato nella requisitoria scritta del PG, per l’orientamento di questa corte ivi citato (che trae origine dalla pronuncia delle sezioni unite n. 2/1996), il giudizio di inammissibilità dell’opposizione, con conseguente superfluità della procedura camerale, può estendersi anche ai profili di pertinenza, cioè inerenza alla notitia criminis, e rilevanza, cioè concreta incidenza sugli esiti delle indagini preliminari, degli atti di indagine richiesti, attraverso la valutazione della idoneità delle nuove investigazioni a porre in discussione la richiesta del PM. Ed è quanto ha fatto il GIP nel decreto impugnato laddove ha qualificato irrilevanti i temi di indagine proposti nell’atto di opposizione, basati su una diversa interpretazione dei fatti, e tra l’altro neppure effettivamente nuovi, riguardando aspetti già investigati, o comunque superati dalle considerazioni sviluppate nella richiesta e nel provvedimento di archiviazione, che risulta quindi motivato, per quanto succintamente, in modo completo e coerente. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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