T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-05-2011, n. 3720 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la memoria depositata il 16 marzo 2011, con la quale la parte ricorrente – prospettando che dal ricorso sono trascorsi due anni e che pochi mesi mancherebbero comunque anche alla cessazione dal servizio secondo le disposizioni dell’invocato decreto 1542/06; che "in questo periodo il Prof. I. è riuscito a portare autonomamente a termine gli studi programmati"; che non vi è mai stato interesse ad un eventuale diverso trattamento economico; che è intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 236/2009- dichiara di non aver più interesse al ricorso;

Ritenuto, stante quanto sopra, che altro non resti al Collegio che dichiarare improcedibile il ricorso, per sopravvenuto difetto di interesse;

Ritenuto infine, quanto alle spese, che sussistano sufficienti motivi giustificativi per disporne la compensazione.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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