Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

con decreto in data 22-12-2009 il GIP del Tribunale di Chieti disponeva de plano l’archiviazione del procedimento a carico di D. G.G., iniziato a seguito della proposizione di querela da parte di M.L.M., moglie del defunto D.G.E., fratello di G., nella quale si assumeva che quest’ultimo aveva fatto sottoscrivere al defunto una ricognizione di debito in suo favore, recante la data dell’8-9-2006, per l’importo di Euro 160.000, facendola passare per il documento necessario alla voltura dell’utenza dell’acqua, intestata a D.G.E., relativa ad un immobile sito in (OMISSIS). Il fatto, per come riferito dalla sorella della querelante, M.A.M., sarebbe avvenuto il 13- 1-2007 (rectius 12-1-2007) mentre D.G.E. si trovava ricoverato in ospedale e versava in condizioni critiche causa la malattia che di lì a poco lo avrebbe portato alla morte (sopraggiunta il 12-3-2007). Il GIP in primo luogo condivideva le considerazioni svolte dal PM nella relativa richiesta, secondo le quali la ricostruzione della querelante era messa in dubbio dalle dichiarazioni di P.E. che, recatosi a far visita al degente nella data di cui sopra, aveva assistito all’arrivo in ospedale di D.G.G., andando poi via con lui, senza che questi facesse sottoscrivere all’ammalato alcun documento.

In secondo luogo il Gip rilevava che le indagini suppletive indicate nell’atto di opposizione erano inidonee a mettere in discussione tali argomentazioni, in quanto dall’esame delle dichiarazioni rese dagli informatori escussi, non era emerso che la patologia avesse influito sulla capacità d’intendere e volere del defunto D.G..

L’avv. Alessandro Gaeta ha proposto ricorso nell’interesse della M. deducendo nullità del decreto di archiviazione a) per violazione del diritto della parte al contraddittorio, b) per difetto di motivazione. a) Poichè la possibilità di pronunciare l’archiviazione de plano è limitata al caso di inammissibilità dell’opposizione (e di infondatezza della notizia di reato) e l’inammissibilità è correlata alla mancata indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi mezzi di prova -escluso dunque il caso di irrilevanza o non pertinenza degli accertamenti indicati dalla p.o.-, il giudice avrebbe dovuto adottare la procedura camerale essendo stato indicato sia il tema delle indagini trascurato (e cioè la congruenza della ricognizione di debito rispetto ad una preesistente regolazione dei rapporti economici tra i due fratelli derivanti dalla successione del loro padre), sia gli elementi di prova (interrogatorio della querelante e della sorella di questa, nonchè di R.L. e di G.A.). b) Inoltre, secondo il ricorrente, la motivazione del provvedimento è illegittima ed erronea sotto due profili.

In primo luogo perchè il giudice, nel formulare il giudizio di ammissibilità dell’opposizione, non deve effettuare una prognosi sfavorevole all’ipotesi accusatoria, ma valutare se il settore d’indagine indicato sia pertinente al thema probandum, e se sia rilevante, nonchè la concretezza e specificità dei mezzi di prova offerti; in secondo luogo perchè la motivazione del provvedimento impugnato è meramente apparente laddove fa richiamo alla sussistenza della capacità di intendere e di volere del defunto, mai messa in discussione da alcuno, in quanto la querelante assume il riempimento di un foglio firmato in bianco ( art. 486 c.p.), ottenuto carpendo la buona fede del sottoscrittore, e non l’approfittamento della diminuita capacità di intendere e di volere di questi.

Con memoria difensiva l’avv. Giuseppe Gialloreto, difensore dell’indagato, ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso o comunque il rigetto dello stesso, sull’assunto, da un lato, che la controparte, sotto la formale prospettazione della violazione del contraddittorio e del difetto di motivazione, tende invece a suscitare una diversa valutazione degli elementi di fatto già vagliati dal PM e dal GIP, dall’altro che le censure sollevate sono prive di fondamento essendo i mezzi di prova dedotti, inidonei a mettere in discussione i presupposti della richiesta del PM. Invero, a parte il fatto che nell’opposizione si rimette in discussione la data in cui sarebbe stata apposta la sottoscrizione, le prove da assumere sono rappresentate dalle sommarie informazioni della querelante, non presente al fatto, della sorella, già sentita, di R. e G. sul tema del presunto accordo divisionale intervenuto tra i fratelli, non documentato e comunque irrilevante.

Il PG, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso evidenziando, premesso che il provvedimento di archiviazione de plano è consentito nel caso non solo dell’omessa indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva, ma anche dell’irrilevanza delle indagini richieste, che il GIP, sia pure con motivazione sintetica, ha ritenuto i fatti esposti inidonei, richiamando le valutazioni del PM, a configurare l’illecito ipotizzato, e non rilevanti le nuove indagini proposte in quanto inutili.
Motivi della decisione

a) Quanto al primo profilo di doglianza, si osserva che non sussiste nelle specie violazione del contraddittorio per mancata adozione della procedura camerale. Infatti, come correttamente rilevato dal PG alla luce dell’orientamento espresso da questa corte – anche a sezioni unite – alla stregua della ratio dell’art. 410 c.p.p. (ravvisabile nell’esigenza di evitare opposizioni all’archiviazione meramente defatigatorie e il conseguente inutile protrarsi del procedimento), l’opposizione è inammissibile non solo quando manchi l’indicazione dell’oggetto dell’investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova, ma anche quando, pur essendo presente tale indicazione, l’investigazione suppletiva sia non pertinente, cioè non inerente alla notitia criminis, o irrilevante, cioè non concretamente incidente sugli esiti delle indagini preliminari (Cass. SU n. 2/1996; Cass. sez. 5 n. 4320/2009; Cass. sez. 5 6-5-2010 P.O. in proc. Biondani e altro; Cass. sez. 5 6-5-2010 P.O. in proc. Lacosta e altro).

E in quest’ultimo senso il GIP ha motivato l’opzione della procedura de plano. b) Il decreto impugnato si sottrae poi alla censura di vizio motivazionale. E’ invero del tutto inesatto che il GIP abbia espresso un giudizio di infondatezza dei temi indicati nell’atto di opposizione, essendo per contro l’espressione "Ritenuto che le indagini suppletive indicate nell’atto di opposizione … non appaiono idonee a porre in discussione i presupposti della richiesta del PM", chiaramente significativa di ritenuta irrilevanza dell’investigazione prospettata e dei mezzi di prova indicati (rappresentati dalle sommarie informazioni della querelante, non presente al fatto; della sorella, già sentita; di tali R. e G. sul tema del presunto accordo divisionale intervenuto tra i fratelli), e da cui esula qualunque valutazione prognostica dell’esito di essi. La manifesta infondatezza dei motivi del ricorso ne giustifica la dichiarazione di inammissibilità, cui seguono le statuizioni di cui all’art. 616 c.p.p..
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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