T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 02-05-2011, n. 3719 Ricercatori universitari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.Con il proposto gravame l’odierno ricorrente, nominato "ricercatore confermato" dell’intimata Università in conseguenza del superamento di apposito concorso riservato, indetto ai sensi della L. 14 gennaio 1999, n. 4, premettendo di avere in precedenza prestato servizio come collaboratore tecnicolaureato e di avere richiesto all’Ateneo il riconoscimento di tale servizio, censurava l’operato dell’Università, atteso che la stessa non aveva ancora provveduto (al momento della presentazione del ricorso) a riconoscere il servizio di cui sopra, ex art. 103 del DPR n. 382/1980 ed in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 191/2008.

Con memoria del 29.10.2010 il ricorrente precisava peraltro che l’Università, successivamente alla proposizione del ricorso, aveva dato attuazione alla predetta sentenza n. 191/2008, provvedendo al riconoscimento, con delibera del CdA del 9.6.2009, nei confronti dei ricercatori confermati che ne avevano fatto richiesta (tra i quali il ricorrente), dei servizi precedentemente prestati (con adeguamento stipendiale dal settembre 2009) e che tuttavia non aveva ancora liquidato quanto dovuto a titolo di arretrati ed accessori spettanti dal 1°.3.2002.

2.Insisteva quindi per l’accoglimento del ricorso, in cui era stata denunciata la violazione dell’art. 103, comma 3, del DPR n. 382/1980, nel testo risultante dalla sentenza n. 191 del 2008 della Corte Costituzionale ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e disparità di trattamento.

L’Amministrazione si costituiva in giudizio e svolgeva difese, con memoria tardivamente depositata il 22.1.2011, cui il ricorrente replicava peraltro con note prodotte all’udienza del 2.2.2011, in cui la causa veniva trattenuta per la decisione.

3.Posta dunque la parziale cessazione della materia del contendere, nei limiti dell’avvenuto riconoscimento dei servizi operato con delibera del CdA 9.6.2009, rileva il Collegio che persiste l’interesse dell’istante alla decisione del ricorso per gli arretrati ed accessori non erogati.

Al riguardo il ricorso in trattazione, con il quale è stato richiesto l’accertamento della fondatezza di una pretesa avente consistenza di diritto soggettivo (cfr., di questa Sezione, la sent. 11 settembre 2008, n. 8263), è fondato.

L’art. 103, co. 3, d.P.R. n. 382 del 1980 (modificato dall’art. 23 l. 23 dicembre 1999, n. 488) stabilisce, per quanto d’interesse, che "ai ricercatori universitari all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, è riconosciuta per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera l’attività effettivamente prestata nelle università in una delle figure previste dall’art. 7, l. 21 febbraio 1980, n. 28 (…)".

Con sentenza 6 giugno 2008, n. 191, la Corte costituzionale – muovendo dal rilievo della manifesta irragionevolezza del differente trattamento riservato dall’art. 103, comma 3, cit. "ai tecnici laureati che diventino ricercatori, rispetto a quello riservato ai tecnici laureati che diventino professori" – ha pronunciato l’illegittimità costituzionale di detta disposizione "nella parte in cui non riconosce ai ricercatori universitari, all’atto della loro immissione nella fascia dei ricercatori confermati, per intero ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della carriera, l’attività effettivamente prestata nelle università in qualità di tecnici laureati con almeno tre anni di attività di ricerca".

La giurisprudenza, anche della sezione, ha affermato più volte la piena equiparazione del funzionario tecnico al tecnico laureato, trattandosi di mera riformulazione formale della medesima qualifica precedentemente denominata "tecnico laureato"; pertanto anche il funzionario tecnico rientra nella elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103, D.P.R. n. 382 del 1980.

Tale ricostruzione consente di ritenere che l’art. 103 nell’individuare la qualifica di tecnico laureato al fine del riconoscimento del servizio pre ruolo utile per la determinazione del trattamento economico del docente universitario confermato, include anche la qualifica che nel nuovo ordinamento ha sostituito integralmente la predetta (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 06 febbraio 2009, n. 1235).

4.Quanto alla posizione del collaboratore tecnico laureato, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che anche tale categoria debba ritenersi equiparata al tecnico laureato, con applicazione dei principi stabiliti dalla citata sentenza della Corte costituzionale, posta l’analogia tra le situazioni giuridiche (cfr. Tar Lazio, III, n. 20 del 5.1.2011). Tutte le terminologie in questione sottendono infatti una realtà di soggetti laureati che dedicarono all’università le proprie energie lavorative, e che nei limiti della norma (art. 1 comma 10 L. n. 4/2009), svolsero per tre anni anche una evidente attività di ricerca (cfr sentenza predetta e Tar Liguria n° 145 del 2009).

Il Collegio, ritiene di dover confermare tale orientamento, dissentendo dalla contraria recente decisione della Sez. VI del CdS n. 8644 del 9.12.2010. Invero, nel solco di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191/2008 va ribadito che l’elencazione delle qualifiche contenuta nell’art. 103 del DPR n. 382/1980 deve considerarsi suscettibile di interpretazione logica, in relazione all’evoluzione che dette qualifiche hanno subito nel tempo. Per cui anche il servizio prestato come collaboratore tecnico deve essere ora valorizzato nella posizione di ricercatore confermato, ex art. 103 del DPR n. 382 del 1980, dato che l’art. 1 comma 10 della legge n. 4 del 1999, ha previsto il meccanismo di transito, mediante concorso riservato, nella carriera universitaria di ricercatore anche a favore dei collaboratori tecnici, purchè assunti con concorsi per i quali era richiesta la laurea e purchè in possesso di tre anni di attività di ricerca. In questo modo ed ai fini del detto passaggio, i collaboratori tecnici sono stati sostanzialmente equiparati ai tecnici laureati. Anche per essi, insomma, il legislatore del 1999 ha voluto dare riconoscimento a una situazione di fatto, data dall’utilizzazione della figura del collaboratore tecnico laureato come canale di accesso alla carriera universitaria e dal conseguente svolgimento di attività di ricerca da parte degli stessi soggetti.

Va soggiunto, sempre sul tema della sostanziale assimilabilità, ai fini che qui interessano, delle due figure del funzionario tecnico e del collaboratore tecnico laureato, che il CCNL 1998/2001 del Comparto Università ha stabilito all’art. 74 comma 4 che "il personale dipendente inquadrato nella VII qualifica funzionale a seguito di concorso pubblico per l’accesso al quale era richiesto il diploma di laurea è inquadrato nella categoria D, posizione economica D1". Vi è stata quindi, anche nella normativa contrattuale, equiparazione di categoria di appartenenza (rilevante per autonomia lavorativa, titoli di accesso, grado di responsabilità) tra ex funzionario tecnico ed ex collaboratore tecnico. E significativamente, il ricorrente, al momento di espletare il concorso riservato di cui alla legge n. 4/1999, era già confluito nella categoria D, proprio in base al citato CCNL che aveva soppresso le pregresse qualifiche funzionali.

Da ultimo, è il caso di evidenziare che la stessa Corte Costituzionale ha affermato (sebbene con obiter dictum) l’attuale identificazione ai tecnici laureati, non solo dei funzionari tecnici ma anche dei collaboratori tecnici laureati (cfr. ordinanze n. 262/2002 e n. 160/2003: "…..in quanto tale norma, pur estendendo ai tecnici laureati (ora: funzionari tecnici e collaboratori tecnici) dell’area tecnicoscientifica e sociosanitaria in possesso del diploma di laurea in medicina e in odontoiatria, in servizio…….").

5.Non vi è dubbio, allora, ad avviso del Collegio, che il soggetto versante in tale situazione vanti il diritto al riconoscimento, nei sensi e nei limiti indicati dalla normativa di riferimento, dell’attività svolta quale collaboratore tecnico laureato, così come ha del resto fatto l’Amministrazione ma solo con riferimento al periodo successivo al settembre 2009 (cfr nota dell’Università dell’172009 e delibera del CdA n. 102/2009 in data 9.6.2009).

Va poi precisato che il termine annuale previsto dal quarto comma del citato art. 103 per proporre la domanda di riconoscimento ("il riconoscimento dei servizi (…) può essere chiesto, entro un anno dalla conferma in ruolo. Il personale di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto può richiederlo entro un anno dalla predetta data") non può esser ritenuto perentorio (cfr. Tar Lazio, sez. III, n. 8263/2008 cit.; v. anche Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2004, n. 328).

Come affermato dalla giurisprudenza, il senso di tale disposizione si coglie nella circostanza che il credito insorge al momento della presentazione della domanda dell’interessato, soltanto a seguito della quale l’Università è tenuta a rideterminare lo stipendio a lui spettante (per la valutazione dei servizi preruolo) e a corrispondere le eventuali differenze retributive.

Ne segue, in punto di determinazione degli accessori, che, per il periodo anteriore a detta presentazione, "l’inconfigurabilità di un credito rimasto insoddisfatto" impedisce di ravvisare "un inadempimento o un ritardo imputabile, sicché non vanno liquidati anche la rivalutazione o gli interessi" (così Cons. Stato, sez. VI, n. 328/2004 cit.).

6.In considerazione di quanto innanzi osservato, va dichiarato il diritto del ricorrente al riconoscimento del servizio preruolo ai sensi dell’art. 103 d.P.R. cit. a far tempo dalla data di inquadramento dello stesso nella fascia dei ricercatori universitari confermati.

Pertanto, l’Amministrazione va condannata al pagamento delle differenze retributive dovute a far tempo dalla suddetta data, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data di ricezione dell’istanza di riconoscimento sino al soddisfo.

Le spese, in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) dichiara in parte cessata la materia del contendere ed in parte accoglie il ricorso, secondo quanto specificato in motivazione.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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