Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16804

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria albanese, e per la precisione la Procura distrettuale di Durazzo, ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa al procedimento penale a carico del cittadino albanese A.M., indagato per il reato di contrabbando di materiale fotografico ed altra merce.

La domanda sollecita lo svolgimento di attività investigative ed in particolare: 1) acquisizione di documentazione presso Fotomarket, con sede in (OMISSIS), presso CRF Foto Ingrosso con sede in (OMISSIS), presso Dedem Automativa con sede in (OMISSIS), 2) audizione dei titolari della società anzidette e di altre persone informate, quali il titolare della società Emanuele Garofalo Autodemolizioni, con sede in (OMISSIS), 3) acquisizione delle dichiarazioni di esportazione della merce indicata nelle fatture che sono state allegate alla richiesta di assistenza.

La rogatoria è stata trasmessa da parte del Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi, con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’appello competente quella di Bari.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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