T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 02-05-2011, n. 3712 Scuole e personale di sostegno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

risultano soddisfatte le condizioni processuali di cui al precitato art. 60 in ordine alla possibilità di definire il giudizio cautelare con sentenza in forma semplificata, atteso che nel caso all’esame il collegio ravvisa la manifesta fondatezza del ricorso;

Premesso che con il ricorso si chiede l’adozione di un provvedimento idoneo a garantire al figlio dei ricorrenti, in relazione alla documentata situazione di handicap grave di cui il minore risulta affetto, un apporto completo di ore di insegnamento di sostegno con deroga massima in rapporto 1:1 per l’intero orario scolastico di frequenza;

Considerato che del provvedimento impugnato viene dedotta l’illegittimità per violazione di legge, sotto plurimi profili in relazione alla documentata situazione in cui versa il discente, affetto da handicap grave: "disturbo generalizzato dello sviluppo NAS e disabilità mentale di grado lieve", con conseguente necessità "di continuità della figura assistenziale" (cfr. certificazione della Commissione per l’accertamento dell’handicap, seduta del 29 aprile 2010; certificazione ASL Roma E in data 28 gennaio 2010);

Considerato che l’ora riferita e documentata circostanza invera gli assunti formulati in ricorso, rendendo di conseguenza illegittimi gli atti impugnati;

Considerato che la fattispecie dedotta nel presente giudizio presenta, in fatto e in diritto, elementi di sostanziale affinità con altra già esaminata della Sezione, che ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata n. 3298 in data 25 luglio 2010;

Visto il precitato art. 74 c.p.c. il quale dispone che la motivazione della sentenza in forma semplificata "può consistere…, se del caso, ad un precedente conforme";

Considerato che, in applicazione del disposto normativo che precede, può farsi rinvio alle motivazioni e alle statuizioni contenute nella precitata sentenza n. 3298/2010;

Considerato, in particolare, che nella richiamata sentenza la Sezione, facendo applicazione dell’art. 34, lett. c), c.p.a. – il quale prevede che, "in caso di accoglimento del ricorso, il giudice, nei limiti della domanda… condanna (l’amministrazione)… all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio" – ha disposto che le amministrazioni scolastiche intimate "avviino e perfezionino con ogni tempestività, in base alla previsione di cui al precitato art. 9 del decreto legge 78/2010 che contempla la possibilità di procedere ad assunzione in deroga su posti di sostegno, le iniziative necessarie per assicurare l’adeguata integrazione dell’organico del personale di cui trattasi in relazione al concreto fabbisogno della Istituzione scolastica";

Considerato pertanto di accogliere il ricorso limitatamente alla domanda principale intesa ad assicurare al minore il sostegno scolastico nella misura oraria richiesta, disattendendo la domanda risarcitoria, in quanto formulata senza l’esibizione di prove puntuali e specifiche circa i danni rivenienti dalla vicenda dedotta in giudizio;

Ritenuto che concorrono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti di spese di giudizio e onorari di causa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a., l’accoglie, riconoscendo il diritto del minore E.A. del Re al sostegno scolastico nei sensi di cui in motivazione, e di conseguenza ordina alle amministrazioni soccombenti la tempestiva adozione dei provvedimenti ivi indicati.

Respinge la domanda risarcitoria.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
P.Q.M.

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Massimo Luciano Calveri, Consigliere, Estensore

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