Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 23-03-2011) 02-05-2011, n. 16803

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L’Autorità giudiziaria tedesca, e precisamente la Procura della Repubblica di Regensburg, ha avanzato richiesta di assistenza giudiziaria relativa al procedimento penale a carico del cittadino italiano C.A., indagato per il reato di truffa informatica per aver disposto un ordine di pagamento, sul conto corrente intestato a B.S., a favore di conto a lui intestato presso l’istituto bancario "Che Banca" di (OMISSIS).

La domanda sollecita lo svolgimento di attività investigative ed in particolare: l’interrogatorio dell’indagato, accertamenti sulla titolarità del conto corrente su cui venne accreditata la somma oggetto del bonifico, audizione degli eventuali cointestatari del conto e verifica dell’intervenuto accredito della somma oggetto del bonifico.

La rogatoria è stata trasmessa dal Ministero della Giustizia a questa Corte, ai sensi dell’art. 724 c.p.p., comma 1 bis, ai fini della determinazione della Corte d’appello competente.

Tenuto conto del numero di atti da svolgere, della tipologia ed importanza degli stessi, con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, si indica quale Corte d’appello competente quella di Milano.
P.Q.M.

Determina la competenza della Corte d’appello di Milano, cui dispone trasmettersi gli atti.

Si comunichi al Ministero della Giustizia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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