Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 17040

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il fallimento della Agrumaria San Giovanni snc proponeva nei confronti tre coppie di coniugi convenuti ( S.F. e F.M.C., S.A. e B. A., S.P. e Sa.Ma.) azione revocatoria per l’avvenuta costituzione di tre fondi patrimoniali (ciascuno relativo alle esigenze di ognuna delle tre famiglie), effettuata in tutti e tre i casi per atto notarile in data 5.12.97 e quindi entro i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, avvenuta il 17.11.99, della snc. Agrumaria S. Giovanni di cui erano soci illimitatamente responsabili i tre fratelli S.. Si costituivano i convenuti che chiedevano il rigetto della domanda con vittoria di spese.

Con sentenza in data 22 aprile -31 maggio 2004 l’adito Tribunale ordinario di Rossano rigettava la domanda.

Avverso tale sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato il 7 ottobre 2004, la detta curatela, la quale, lamentando l’erroneità della sentenza stessa, riproponeva la domanda già formulata in primo grado.

Gli appellati si costituivano e chiedevano il rigetto del gravame.

La Corte d’appello di Catanzaro , con sentenza n. 617/06, accoglieva il gravame e dichiarava inefficace nei confronti della massa dei creditori gli atti di costituzione di fondi patrimoniali stipulati in data 5.12.1997 davanti al dott. Sp.Gi.. Avverso la detta sentenza ricorrono per cassazione i predetti fratelli S. unitamente alla B., alla F. ed alla Sa. sulla base di due motivi cui non resiste il fallimento.

Il collegio in camera di consiglio ha optato per la motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui al capo 1^ del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (in vigore dal 2.3.2006) e, per quel che occupa, quella contenuta nell’art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l’illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all’art. 360, n. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto; mentre per l’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione per cui la relativa censura; in altri termini deve cioè contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass sez un 20603/07).

Inoltre ai sensi dell’art. 366 c.p.c., n. 6 il ricorso deve contenere sempre a pena di inammissibilità la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda;

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcuna formulazione di quesito di diritto in ordine alle questioni sollevate. Il ricorso va in conclusione dichiarato inammissibile. Nulla per le spese.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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