Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16802

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. In data 10.9.2010, il Tribunale di Reggio Calabria, investito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di G.G. per il reato di cui all’art. 416 bis c.p. ed in particolare perchè accusato di rivestire la carica di capo od organizzatore del sodalizio criminoso della ‘ndrangheta calabrese, locale di S. Luca, con il compito di impartire le disposizioni o comminare sanzioni agli altri associati a lui subordinati, decidere e partecipare ai riti di affiliazione, curando rapporti con le altre articolazioni dell’associazione, dirimendo contrasti interni ed esterni del locale S. Luca (dove locale deve intendersi un territorio con almeno 50 affiliati).

Da conversazioni captate a distanza, si evinceva la composizione della provincia, ovverosia della struttura di vertice, mentre da una conversazione raccolta nell’agrumeto di O.D., il 20.8.2009, tra lo stesso O. e M.M., "mastro di giornata" di Rosarno, si veniva a conoscere che il G. detto "(OMISSIS)" era persona di peso, intervenuto nell’assegnazione della carica prestigiosa di capo crimine. Il dato veniva ritenuto particolarmente pregnante sotto il profilo probatorio, perchè l’ O. – titolare della carica di "capo crimine" nell’ambito della ndrangheta -, esternò un fatto di cui aveva conoscenza diretta, quanto alle definizione degli assetti apicali ed alla distribuzione delle cariche, che erano avvenute nel contesto dei festeggiamenti il giorno precedente, cioè il 19 agosto 2009, per il matrimonio della figlia di P.G., cerimonia a cui aveva partecipato, unitamente al G.. Sempre dalla conversazione intercettata, emergeva altresì che quest’ultimo aveva svolto un significativo ruolo di mediazione all’interno della riunione che aveva dato luogo alla distribuzione delle cariche e quindi al riconoscimento dei singoli territori. La dichiarata centralità del ruolo verticistico ed apicale che G. rivestiva all’interno del locale di appartenenza (quello di S. Luca) e la dichiarata capacità di interloquire nella distribuzione delle cariche di vertice della provincia, portavano a ritenere sussistente un grave quadro indiziario ed a ritenere in re ipsa le esigenze cautelari di particolare stringenza, esigenze che venivano ritenute pressanti e quindi fronteggiabili solo con la misura custodiale più rigorosa.

2. Avverso tale pronuncia, ha proposto ricorso per Cassazione la difesa dell’imputato, per dedurre:

2.1 erronea applicazione della legge penale per inosservanza di norma processuali stabilite a pena di nullità e per mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 125, 272, 291 e 292 c.p.p. ed in relazione all’art. 416 bis c.p., per insussistenza della gravità indiziaria, in relazione al reato associativo della provvisoria imputazione e per omessa e carente motivazione in ordine alla gravità indiziaria.

La motivazione dell’ordinanza sarebbe per la difesa apodittica e priva di apparato logico argomentativo, quanto alla sussistenza di un quadro gravemente indiziario. Ci sarebbe stato un asettico recepimento dei dati posti a fondamento della richiesta di misura da parte del pm, senza una valutazione critica dei contenuti dell’ordinanza cautelare ad opera del Tribunale, che non ha neppure considerato l’argomento difensivo speso dal G., quanto al fatto che l’espressione "compare pippinu (OMISSIS)" utilizzata dall’ O. nella conversazione di cui sopra, non riveste i requisiti della gravità e della certezza, non consentendo di affermare in maniera univoca che la persona indicata sia da individuare nel G.. Si sottolinea che l’indagato ha ammesso di avere il soprannome "(OMISSIS)", il che significa che a quel soprannome non veniva ricondotto alcunchè di indiziante.

Non sarebbe stato detto alcunchè nell’ordinanza, sul programma comune, sull’accordo per la commissione di reati, sul contributo effettivo e permanente prestato dal G. in senso all’associazione mafiosa; mancherebbe l’indicazione di elementi, diretti ed indiretti, da cui trarre la prova che i fatti contestati siano l’effetto di un accordo stabile e permanente che, raccogliendo tutte le volontà singole in una volontà collettiva, ha perseguito finalità che hanno trasceso l’immediato vantaggio, per confluire nello scopo comune dell’ottenimento del totale controllo del territorio. Non sarebbe poi idoneo a dimostrare la sussistenza della gravità indiziaria, riguardo alla ritenuta condotta rivestente la qualifica di capo dell’associazione, l’assunto motivazionale secondo cui solo un capo carismatico riconosciuto tale dagli interlocutori, e soprattutto dal P., sarebbe stato legittimato ad intervenire e ad interloquire in modo così deciso, come risulta che il G. abbia fatto. Secondo la difesa, la semplice attività di mediazione non è indicativa di investitura di ruolo apicale, con il che il dato non sarebbe stringente ed in assenza di altri riscontri non risulterebbe gravemente indiziante. Poichè nell’ordinanza non sarebbero state spiegate le ragioni che facciano comprendere come possa essere attribuita rilevanza accusatoria a riferimenti del tutto generici, privi della necessaria specificità, l’ordinanza sarebbe viziata da nullità. 2.2 inosservanza di norme processuali, quali gli artt. 125 e 274, art. 275, comma 4, art. 292, comma 2, lett. c bis), per omessa e carente motivazione, in ordine alla sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale gravità. Le esigenze cautelari di particolare rilevanza andavano desunte non già dal solo titolo di reato, bensì in relazione ad altri elementi, quali nel caso di specie l’età dell’indagato, ultrasettantenne, la sua vita anteatta e successiva al reato, nonchè formulando una previsione seria e concreta che il medesimo possa in stato di libertà commettere delitti della stessa specie. Manca quindi la valutazione concreta della pericolosità del soggetto, essendo state le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ritenute sussistenti sulla scorta degli stessi elementi da cui è stata desunta la gravità indiziaria, essendo stato attribuito così agli stessi elementi una duplice valenza, nel senso che la personalità dell’indagato sarebbe stata desunta proprio dalla gravità e dalle specifiche modalità dei fatti.
Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve esser rigettato.

Il primo motivo di ricorso deve esser disatteso, non essendo ravvisabile nell’ordinanza impugnata alcuno dei plurimi profili di forzatura del dato normativo che sono stati lamentati. I giudici della cautela hanno dato conto che il compendio indiziario a carico dell’indagato muove dalla conversazione intercettata presso l’agrumeto dell’ O., concernete il racconto della investitura di "capo crimine" di quest’ultimo, ottenuta grazie alla mediazione di compare (OMISSIS). Detta conversazione è stata correttamente valutata ad elevato contenuto indiziario, in primis perchè si ha la certezza della storicità della stessa in quanto riprodotta fonicamente ed in secundis perchè detta conversazione ha un contenuto accusatorio a carico dell’indagato, che lungi dall’essere assimilabile alle dichiarazioni rese avanti all’AG, si connota di forte attitudine dimostrativa, provenendo da soggetto intraneo, dunque pienamente a giorno degli assetti e consapevole del ruolo svolto dai membri della compagine criminosa. La captazione è stato correttamente ritenuto aver offerto risultati di elevatissima portata indiziaria, poichè ha consentito di disporre di rivelazioni colte in un contesto di ampia spontaneità e genuinità, di provenienza da soggetto a giorno degli assetti, perchè a sua volta titolare di posizione di vertice nell’ambito del sodalizio; trattasi di contributo a carattere rappresentativo con elevato indice di affidabilità, perchè proveniente da fonte diretta, connotata da una autonoma ed integrale valenza probatoria, senza soggiacere alla regola dettata dall’art. 192 c.p.p., comma 3 (cft. Cass. Sez. quarta, 2.7.2010, n. 34807). Dalla posizione di potere attribuita con alto margine di probabilità al G. è stato inferito il pieno e consapevole contributo causale alla vita del sodalizio, sul presupposto logicamente corretto, che le cariche sociali sono assegnate solo a coloro che hanno manifestato piena accettazione delle regole della consorteria ed hanno dato prova di contribuire al perseguimento degli obiettivi del gruppo.

Quanto poi all’inequivocità del riferimento all’imputato nel colloquio intercettato, il Tribunale ha dato atto che i conversanti nel parlare del ricorrente fecero riferimento oltre che al nome Peppino, al soprannome "(OMISSIS)" che lo stesso interessato ammise di avere. Indicazione questa assolutamente puntuale e specifica che vale ad escludere dubbi sulla esatta identificazione.

Anche sotto il profilo del rigore logico, nell’ordinanza impugnata non si apprezzano cadute.

Infine, per quanto concerne il secondo motivo, va sottolineato che il tribunale ha evidenziato che si ha riguardo a reato che impone la misura custodiale nella forma più rigorosa, in assenza di prove sull’intervenuta rescissione del legame con l’associazione criminosa;

il ruolo centrale negli assetti della consorteria che è stato ritenuto rivestito dall’indagato ha portato il Tribunale ad apprezzare l’alto pericolo di recidiva, pericolo che l’età avanzata dell’indagato il tribunale non ha ritenuto essere sufficiente a scongiurare. La valutazione operata di esistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza non presenta dunque alcuna forzatura, ma è frutto del contemperamento delle esigenze personali e delle esigenze di cautela che debbono prevalere a fronte di un addebito così grave.

Al rigetto del ricorso segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria dovrà trasmettere copia del presente provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al Direttore dell’istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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