T.A.R. Sicilia Catania Sez. IV, Sent., 02-05-2011, n. 1078 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

erbale;
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe la M.C. s.n.c., titolare di un laboratorio di analisi cliniche in Augusta, impugna gli atti con i quali l’ASL n. 8 di Siracusa (ora Azienda sanitaria provinciale di Siracusa) ha determinato ed assegnato alla ricorrente il budget per l’anno 2009.

Il Collegio preliminarmente esamina la questione dell’integrità del contraddittorio, con specifico riferimento alla presenza di controinteressati non evocati in giudizio. Il ricorso, infatti, non è stato notificato ad alcuna delle strutture esercenti la medesima attività della ricorrente.

Orbene, il Collegio è consapevole di un precedente diverso orientamento della Sezione, che, pur in presenza di controinteressati, ed in mancanza della rituale notifica del ricorso ad almeno uno di essi, ha ritenuto ugualmente possibile l’integrazione del contraddittorio in corso di giudizio, sul presupposto che al ricorrente non fossero noti i soggetti portatori di una posizione di controinteresse.

Tuttavia, la Sezione ha già, di recente, riesaminato la problematica del contraddittorio nei giudizi concernenti il budget delle strutture sanitarie (vedi sentenza 31.05.2010 n. 1997; 02.07.2010 n. 2648), osservando che l’eventuale aumento del budget di una struttura sanitaria può essere realizzato soltanto a scapito di altre strutture sanitarie, poiché la spesa regionale per l’erogazione delle prestazioni sanitarie non può crescere in modo incrementale, essendo predeterminata globalmente per l’intera regione, e ancora globalmente, ma in un ambito più ristretto, per ciascuna provincia, sicché un aumento del budget assegnato alla ricorrente comporterebbe una contestuale riduzione di quello assegnato ad altre strutture sanitarie, le quali non possono quindi non essere ritenute controinteressate (cfr.: T.A.R Lombardia Milano, sez. I, 19 aprile 2006, n. 1034).

Orbene, vero è che i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa non contemplano nominativamente alcun controinteressato, ma è vero altresì che l’individuazione di almeno un controinteressato, presso gli uffici dell’Azienda provinciale, presso la quale sono disponibili gli elenchi delle strutture che operano per conto del SSN, non costituisce adempimento gravoso e inesigibile.

Il Collegio ritiene che, salvi i casi di assoluta impossibilità di individuare i soggetti controinteressati, debba farsi rigorosa applicazione del principio del giusto processo ( art. 111 Cost.), che sicuramente implica il rispetto delle posizioni dei soggetti coinvolti nell’azione amministrativa come portatori di un interesse al mantenimento del bene della vita sotteso ai provvedimenti impugnati (nella specie, il mantenimento della misura delle risorse assegnate).

In conclusione, il ricorso in epigrafe, con il quale la struttura ricorrente mira ad una rideterminazione in aumento del budget assegnatole per l’anno 2009, deve essere dichiarato inammissibile per omessa notifica ad uno dei soggetti controinteressati.

Nulla il Collegio deve statuire quanto alle spese, in quanto l’ASP di Siracusa non si è costituita in giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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