Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 17034

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Palermo, respingendo il gravame della Società Settipani Marmi s.r.l., ha confermato la decisione di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti della società dal Comune di Partinico per il pagamento di Euro 30.584,00, oltre interessi, a titolo di corrispettivo per il conferimento di rifiuti in discarica.

La Corte ha confermato sia la qualificazione dei rifiuti conferiti come rifiuti solidi urbani, e non come "inerti", sia le tariffe applicate dal Comune e contestate dall’opponente.

La Società Settipani Marmi ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Il Comune ha resistito con controricorso.

In camera di consiglio il Collegio ha deliberato che la motivazione della presente sentenza sia redatta in maniera semplificata, non ponendosi questioni rilevanti sotto il profilo della nomofilachia.
Motivi della decisione

Va dichiarata d’ufficio l’inammissibilità del ricorso, i cui due motivi, dedotti rispettivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, difettano l’uno del quesito di diritto di cui all’art. 366 bis c.p.c., periodo 1 e l’altro della "chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione", di cui all’art. 366 bis c.p.c., periodo 2.

Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, liquidate in Euro 2.200,00, di cui 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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