Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2652 Collocamento a riposo o in congedo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Il sig. S. R. partecipava al concorso per il reclutamento di volontari in ferma breve nell’Esercito italiano e veniva ammesso a frequentare tale servizio,

Allo scadere del terzo anno di detta ferma l’attuale appellante veniva valutato dall’apposita Commissione e collocato al 28° posto della graduatoria di merito, in posizione utile ai fini dell’immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente.

Il predetto, intanto, a seguito di menomazioni riportate in un incidente stradale in cui era stato coinvolto, veniva giudicato prima temporaneamente e poi permanentemente non idoneo al servizio militare incondizionato e per tali ragioni con decreto ministeriale del 9 aprile 2009 non era immesso nei ruoli dei volontari in servizio permanente dell’Esercito, con collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 7 gennaio 2008, data di scadenza della ferma volontaria.

L’interessato impugnava tale provvedimento innanzi al Tar per il Lazio che con sentenza n.30113/2010 (Seconda Sezione Bis) resa in forma breve, rigettava il ricorso, ritenendolo infondato.

Insorge avverso tale decisum, con il gravame all’esame, l’interessato che con un unico, articolato motivo, sostiene, in concreto, la tesi secondo la quale l’avvenuta approvazione (e pubblicazione) della graduatoria finale di merito dei volontari in ferma breve (in cui l’appellante è utilmente collocato) equivale ad immissione nel ruolo di volontari di truppa in servizio permanente.

Tanto premesso in punto di fatto, l’assunto difensivo qui fatto valere non appare condivisibile.

Invero, una esatta interpretazione della normativa regolante la procedure selettive di reclutamento qui in discussione consente di appurare che la graduatoria di merito dei volontari in ferma breve in cui il R. è inserito vale unicamente come titolo ad essere ammesso al transito al successivo status di volontario in servizio permanente, ma non costituisce di per sé immissione nel ruolo di volontario in servizio permanente.

In particolare, la dichiarata inidoneità dell’appellante al servizio militare a seguito delle menomazioni purtroppo conseguite in ragione di un sinistro in cui il R. è stato coinvolto è circostanza che risulta intervenuta in un momento "storico" in cui lo stesso militare rivestiva lo status di volontario in ferma breve (e comunque prima che fosse immesso nel successivo ruolo di servizio permanente) e non v’è dubbio che tale evento, come qualificato dagli organismi medicolegali, interrompa la sequela procedimentale volta a definire il passaggio "fisiologico" tra il servizio in ferma breve e il servizio in via permanente.

Ora gli atti ministeriali emessi in proposito confermano e definiscono compiutamente la distinzione tra i due ruoli e soprattutto, con riferimento alla peculiare posizione del R., i due diversi momenti tra la sussistenza in capo all’interessato del titolo all’ammissione al transito al nuovo ruolo e l’inquadramento in concreto nel ruolo stesso, mettendo ben in evidenza come l’invocata immissione nel ruolo di servizio permanente non è avvenuta (e non poteva avvenire) a favore dell’appellante per le ragioni ostative di non idoneità già insorte, senza che, in particolare, si possa configurare una coincidenza logico- temporale tra graduatoria finale di merito dei volontari in ferma breve ed inquadramento nel ruolo dei volontari in servizio permanente

D’altra parte, l’Amministrazione solo con decreto n.102 del 328 maggio 2008 ha disposto l’immissione nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, con decorrenza 8 gennaio 2008, dei candidati utilmente collocati nella graduatoria in cui figura il R.(formalizzata con decreto n.277 del 20 dicembre 2006), allorchè il medesimo era stato già stato giudicato temporaneamente inidoneo al servizio militare

Deve allora darsi atto che la determinazione di non inclusione del R. nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito risulta essere stata assunta alla luce delle ragioni adeguatamente esposte nello stesso provvedimento qui in discussione (e che resistono al vaglio di legittimità nei sensi sopra illustrati) in corretta applicazione delle disposizioni recate dalla lex specialis regolante le procedure selettive di reclutamento per cui è causa oltreché della normativa di rango legislativo emanata in subjecta materia e di cui le procedure in parola costituiscono relativa applicazione.

L’appello in parola deve considerarsi infondato e pertanto va rigettato.

Sussistono peraltro trasparenti motivi per compensare tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Compensa tra le parti le spese e competenze del presente grado del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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