Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 17028 Opposizione a dichiarazione di fallimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 25 novembre 2002 il Tribunale di Verona dichiarava inammissibile l’opposizione alla dichiarazione di fallimento del sig. M.D., proposta oltre il termine di 15 giorni dalla prima notifica della sentenza: ritualmente eseguita presso la sede legale dell’impresa e ricevuta da persona qualificatasi "delegata al ritiro posta".

Il successivo gravame era rigettato dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza 28 aprile 2004, che riaffermava la legittimazione dell’accipiens, desumibile dalla sua stessa attestazione; non superata da rigorosa prova contraria, il cui onere gravava sull’opponente.

Avverso la decisione non notificata, il M. proponeva ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

Resisteva con controricorso la curatela del fallimento M. D..

All’udienza del 21 aprile 2011 il Procuratore generale ed il difensore del fallimento precisavano le rispettive conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per tardività, essendo stato notificato il 13 Dicembre 2005, avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia pubblicata il 28 Ottobre 2004: e quindi, oltre il termine lungo di cui all’art. 327 cod. proc. civ. Non si applica in materia di opposizione alla dichiarazione di fallimento, la sospensione dei termini processuali ( L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3); e come questa Corte ha già avuto più volte occasione di chiarire, la sospensione è inoperante anche con riferimento al termine previsto per il ricorso per Cassazione contro la sentenza resa in grado di appello, in quanto non è consentito distinguere tra le varie fasi e i vari gradi del giudizio (cfr. e plurimis Cass., sez. 1, 18 settembre 2009, n. 20127; Cass., sez. unite, 8 febbraio 2006, n.2636; Cass. 19 aprile 2005, n. 8195; Cass. 15 maggio 1997, n. 4302).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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