Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-08-2011, n. 17027

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente depositato, C.A. impugnava nei confronti del Ministero della Giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Roma del 12 marzo 2009 che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di somma in suo favore, quale equa riparazione del danno morale per irragionevole durata di procedimento.

Resiste con controricorso il Ministero.

Il Collegio dispone redigersi la sentenza con motivazione semplificata.
Motivi della decisione

Il ricorso va dichiarato inammissibile per assenza dei quesiti, di cui all’art. 366 bis. c.p.c., abrogato, ma ancora operante per i rapporti pregressi. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 600,00 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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