Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 22-03-2011) 02-05-2011, n. 16786 armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 4.6.2010 la Corte d’appello di Torino confermava la condanna inflitta a D.J., all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 e per il reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, contravvenzioni entrambe aggravate ex art. 61 c.p., n. 11 bis, accertate il giorno (OMISSIS), mentre D. si trovava illegalmente in Italia.

2. Contro la sentenza ha interposto ricorso per Cassazione la difesa per dedurre con unico motivo, la illegittimità del giudizio di bilanciamento tra circostanze, operato dai giudici di merito, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 61 c.p., n. 11 bis.
Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e va accolto.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 5.7.2010 la circostanza aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, contestata e ritenuta nel caso di specie, deve essere eliminata, in quanto la norma è stata dichiarata incostituzionale.

Medio tempore è intervenuta, il 24.2.2011, pronuncia delle Sezione Unite di questa Corte, in procedimento P.M. contro Alaceve, che ha ritenuto che la modificazione dell’art. 6, comma 3 operata dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 1, comma 22, lett. h) ha circoscritto i soggetti attivi del reato di inottemperanza "all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello stato" esclusivamente agli stranieri "legittimamente" soggiornanti nel territorio dello stato, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari, condizione in cui si trovava il D..

Deve quindi seguire l’annullamento della sentenza impugnata, relativamente all’imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3, poichè il fatto non è più previsto come reato.

L’annullamento può essere fatto senza rinvio, ex art. 620 c.p.p., lett. l), in quanto può procedersi alla determinazione della pena, all’esito dell’eliminazione dell’aggravante e dell’annullamento. La sanzione è stata calcolata, dai giudici di merito, sulla base del reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, considerato reato più grave, per cui è stata irrogata la pena di mesi tre di arresto ed Euro 100 di ammenda, pena che va diminuita ex art. 62 bis c.p. a mesi due e giorni quindici (gg. 75) di arresto ed Euro 66,66 di ammenda, da ridurre ex art. 442 c.p.p. a mesi uno e giorni venti di arresto (giorni 50) ed Euro 44,44 di ammenda.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all’imputazione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 6, comma 3 perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e relativamente all’aggravante di cui all’art. 61 c.p., n. 11 bis, che elimina, rideterminando la pena per il residuo reato di cui alla L. n. 110 del 1975, art. 4, in mesi uno e giorni venti di arresto ed Euro 44,44 di ammenda.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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