Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-08-2011, n. 17104 contravvenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che il Giudice di pace di Roma, con sentenza n. 1588 del 2007, ha rigettato l’opposizione proposta da G.F. avverso la cartella esattoriale n. (OMISSIS) per il pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada;

che il Tribunale della stessa città, con sentenza resa pubblica mediante deposito in cancelleria il 25 giugno 2009, ha accolto l’appello e, in riforma dell’impugnata pronuncia, ha annullato la cartella esattoriale, sul rilievo che il verbale di accertamento delle violazioni contestate non era mai stato notificato, sicchè il titolo esecutivo non si era validamente formato;

che, provvedendo sulle spese, il Tribunale le ha poste a carico del Comune, liquidandole, per entrambi i gradi del giudizio, in complessivi Euro 280,00 oltre oneri accessori, e disponendone la corresponsione in favore dell’Avv. Mauro Vaglio, procuratore antistatario;

che per la cassazione della sentenza del Tribunale la G. ha proposto ricorso, con atto notificato il 26 gennaio 2010, sulla base di due motivi;

che l’intimato Comune ha resistito con controricorso;

che in prossimità dell’udienza la ricorrente ha depositato una memoria illustrativa.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che con il primo mezzo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 1 e dell’art. 4 del cap. 1 delle tariffe ad esso allegate in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, dolendosi che il Tribunale abbia derogato ai minimi degli onorari e dei diritti;

che il secondo mezzo solleva la medesima censura in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, e – lamentando il fatto che il Tribunale abbia ridotto le somme esposte nella nota spese depositate senza illustrare le ragioni di tale riduzione – pone il quesito se è legittimo che il giudice provveda a derogare per gli onorari dei due gradi di giudizio ai minimi tariffari previsti dal D.M. n. 127 del 2004 e a non liquidare tutti i diritti fissi di avvocato per l’attività giudiziale senza specificare, neppure sommariamente, il processo formativo di tale volontà decisionale;

che i due motivi – i quali, stante la loro connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono fondati;

che il Tribunale ha liquidato cumulativamente le spese del doppio grado del giudizio di merito, non ha rispettato i minimi inderogabili stabiliti dalla tariffa professionale forense, di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, e non ha motivato in alcun modo lo scostamento dalla nota spese depositata dal difensore;

che, in particolare, per il solo primo grado, la somma degli onorari al minimo tariffario e dei diritti di avvocato ammonta a complessivi Euro 341,88 (di cui Euro 286,88 per diritti – applicando lo scaglione per cause di valore fino ad Euro 600,00 tabella B – ed Euro 55,00 per onorari), ed è quindi superiore a quanto liquidato dal Tribunale per entrambi i gradi di giudizio;

che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere, nel capo relativo alla liquidazione delle spese, cassata;

che la causa deve essere rinviata al Tribunale di Roma, che la deciderà in persona di diverso magistrato, il quale procederà ad una nuova e distinta liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e di quello di appello alla luce del principio di inderogabilità della tariffa professionale e facendo applicazione del seguente, ulteriore principio di diritto: "In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata";

che al giudice di rinvio è demandata altresì la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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