Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 02-05-2011, n. 16865

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza 3.8.2010, il tribunale di Firenze ha confermato il decreto 8.7.10 di convalida emesso dal pubblico ministero, relativo al sequestro effettuato, il 7.7.10, nell’ipermercato Panorama di (OMISSIS), dalla polizia giudiziaria, in relazione ai reati ex artt. 474 e 648 c.p., di 46 costumi da bagno, con marchio figurativo "Roy Roger’s, oggetto di registrazione, riferibile alla società "Manifatture 7 Bell" spa, esercente attività di "Confezioni Varie e accessori per l’abbigliamento", che si occupa della produzione, dello stoccaggio e della distribuzione dei prodotti della linea "Roy Roger’s".

Gli articoli di abbigliamento, recanti questo marchio, venivano fatti visionare, in via preliminare, a mezzo foto, dal consulente tecnico per il marchio "Roy Roger’s", il quale ne certificava la contraffazione, riservandosi di inviare perizia fotografica comparativa.

Gli operanti acquisivano anche la documentazione certificativa dell’origine/provenienza della merce.

Il difensore di B.A. ha presentato ricorso per violazione di legge, in riferimento all’art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 253 c.p.p., comma 1: il provvedimento di convalida è del tutto privo di motivazione, in quanto non indica alcuna concreta necessità investigativa e/o probatoria dei beni in sequestro.

Il ricorrente critica la motivazione dell’ordinanza del tribunale del riesame, secondo cui, essendo il sequestro compiuto su corpo di reato, è sufficiente che risulti giustificata questa qualificazione, senza che sia necessaria una motivazione sulla sussistenza della finalità probatoria. La qualità di corpo di reato, secondo quel giudice, comporta un rapporto di immediatezza tra la cosa e il reato con un’intrinseca efficacia probatoria diretta.

Questa valutazione del tribunale contrasta con l’orientamento giurisprudenziale – fissato da S.U. n. 5876 del 28.1.04 – secondo cui, se il sequestro del corpo di reato è disposto a fini di prova, devono essere specificate, così come avviene per le cose pertinenti al reato, le ragioni che giustificano in concreto la necessità dell’acquisizione interinale del bene, per l’accertamento dei fatti inerenti al thema decidendum del processo.

Secondo il ricorrente, manca anche la giustificazione del mantenimento del sequestro di tutti i capi di abbigliamento, sebbene nella richiesta di riesame fosse stata sottolineata la possibilità che l’eventuale finalità probatoria potesse essere realizzata con il sequestro di un solo capo, date le caratteristiche omogenee degli altri quarantacinque.

Il ricorso merita accoglimento, limitatamente al primo motivo.

Secondo il consolidato e condivisibile orientamento interpretativo – fissato, tra l’altro dalla sentenza S.U. n. 5876 del 28.1.04, che richiama la sentenza S.U. 18.6.1991, Raccah – compito del tribunale del riesame è "controllare se il sequestro sia o meno giustificato e, in ogni caso, verificare la sussistenza delle esigenze probatorie, sia che il vincolo riguardi cose pertinenti al reato, sia che abbia ad oggetto il corpo di reato, e di tale verifica il tribunale deve dare conto con la motivazione della sua decisione. L’esigenza che, pure in relazione alle cose che costituiscono corpo di reato, occorra indicare la ragione della necessità del sequestro, in funzione dell’accertamento di fatti, si ricava:

1. in primo luogo dalla ratio dell’art. 253 c.p.p., comma 1, che, se collega tale espressione al sequestro di cose pertinenti al reato, non autorizza il sequestro del corpo di reato al di fuori di ogni finalità di indagine;

2. in secondo luogo, dall’art. 262 c.p.p., che prevede la restituzione delle cose sequestrate, tra cui quelle costituenti corpo di reato, quando "non è necessario mantenere il sequestro ai fini di prova".

Nel caso in esame, il decreto di convalida si è limitato a richiamare il processo verbale di sequestro – fondato esclusivamente sul dato fattuale della vendita di articoli di abbigliamento, recanti marchi contraffatti, e sulla sua qualificazione giuridica, ex artt. 474 e 648 c.p. – e ad affermare genericamente la sua legittimità.

Inoltre l’ordinanza del tribunale, a sua volta, si è limitata ad escludere, l’obbligo di motivazione in relazione al provvedimento di sequestro della polizia giudiziaria e al decreto di convalida, emesso dal pubblico ministero, omettendo di esporre, con argomentazione di consistente spessore le ragioni in base alle quali ha inteso contrastare il suindicato orientamento interpretativo.

Deve concludersi che tale ordinanza è incorsa nel vizio di legge, per inosservanza della specifica norma processuale che impone, al giudice, a pena di nullità, di motivare i provvedimenti giurisdizionali.

L’accoglimento di questo motivo comporta l’assorbimento dell’altra doglianza contenuta nel ricorso.

L’ordinanza va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

Si comunichi ai sensi del D.M. 30 settembre 2009, n. 334, art. 28.
P.Q.M.

Annulla, senza rinvio, l’ordinanza impugnata.

Dispone trasmettersi gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze per l’ulteriore corso.

Si comunichi ai sensi del D.M. 30 settembre 2009, n. 334, art. 28.

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