Cass. civ. Sez. II, Sent., 08-08-2011, n. 17103

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

che C.E. e C.G., con tre diversi atti, notificati il 29 settembre 2009, il 12 novembre 2009 ed il 16 dicembre 2009, hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1329 del 6 novembre 2008;

che ciascun ricorso è resistito, con controricorso, dagli intimati R.M., R.L. e R.A., i quali hanno anche depositato memoria illustrativa in prossimità dell’udienza.
Motivi della decisione

che il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione semplificata;

che, come risulta dalla pertinente certificazione della cancelleria, nessuno dei tre ricorsi per cassazione, rivolti contro la stessa sentenza, è stato depositato nel termine di legge ad opera della parte ricorrente;

che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati improcedibili, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali sostenute degli intimati, che hanno resistito con controricorso;

che le spese vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte dichiara i ricorsi improcedibili e condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 2.200,00 di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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