Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 02-05-2011, n. 16856 Aggravanti comuni danno rilevante Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 12.1.10, la corte di appello di Caltanissetta, in parziale riforma delle sentenza 25-2-09 del tribunale di Gela, con la quale F.R. era stata condannata alla pena di 4 mesi di reclusione, perchè ritenuta responsabile dei reati,uniti ex art. 81 c.p., di tentata violenza priva – così modificata l’originaria imputazione ex art. 611 c.p., comma 2 e art. 339 c.p. – in esso assorbito il reato ex art. 612 c.p., comma 2 e art. 339 c.p. – e del reato di lesioni in danno di Catania Sandra, ha dichiarato l’estinzione della pena per l’indulto ex L. n. 241 del 2006.

Il difensore della F. ha presentato ricorso – integrato da una memoria depositata tempestivamente – per contraddittorietà della motivazione: il giudice ha fondato l’affermazione di responsabilità su alcune dichiarazioni del teste G.V., che ha affermato di aver udito un forte rumore e di aver visto la donna in stato confusionale. Nella sentenza però non si da conto che questo teste ha riferito,in dibattimento, di un colloquio con la Catania, successivamente alla ritenuta aggressione, escludendo di aver visto precedentemente alcuna persona aggredirla e di aver notato segni sul volto della persona offesa.

Il giudice di appello ha quindi tratto dalle deposizione testimoniale solo di elementi di accusa, invece di tener conto anche degli elementi di segno opposto.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di appello, dopo aver indicato la ricostruzione del fatto contenuto nella sentenza di primo grado, ha fondato l’affermazione di responsabilità della F.;

1. sulle dichiarazioni della persona offesa – sulla cui credibilità non sono formulate censure o critiche di consistente spessore;

2. sulle dichiarazioni del teste V.G.;

3. sul referto medico attestante le lesioni cagionate alla Catania.

Nessun rilievo, in favore della tesi difensiva, è stato correttamente riconosciuto alle dichiarazioni del G., in quanto il teste,avendo confermato lo stato confusionale della persona offesa e le sue dichiarazioni su una aggressione subita, correttamente sono state ritenute inidonee ad attenuare o comunque ad incidere negativamente sul quadro storico-fattuale, ricostruito dai giudici di merito, con piena coerenza con le risultanze processuali.

Nessuna censura è poi formulabile, in sede di giudizio di legittimità, sulle razionali conclusioni che esse ne hanno tratto sulla responsabilità della F..

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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