Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 02-05-2011, n. 16855

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 17.12.09, il tribunale di Cassino ha confermato la sentenza 3.3.09 del giudice di pace della stessa sede, con la quale F.G. era stata condannata, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di Euro 180 di multa, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese, in favore della parte civile, perchè ritenuta responsabile del reato di ingiuria in danno di Fu.Tu..

Il difensore ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1) violazione di legge, in riferimento agli artt. 518 e 522, vizio di motivazione, in quanto il fatto erroneamente indicato dai giudici come avvenuto il 30.06.2007, e invece si è verificato. La sentenza di condanna della F. riguarda quindi un fatto inesistente, mai contestato e mai commesso;

2) violazione di legge, in riferimento all’art. 599 c.p.: l’imputata, quando il Fu. e suo genero sono entrati nella propria abitazione era sola, nuda sul letto. Era stato quindi violato il pudore, il decoro, l’onorabilità della donna. L’imputata, essendo una donna per bene, che si è sentita violata nella propria intimità e nel proprio pudore, ha legittimamente avuto una reazione veemente, sopra le righe, rientrante nell’ipotesi esimente, di cui all’art. 599 c.p..

Il ricorso non merita accoglimento.

I giudici di merito, in base alla non contestata ricostruzione dei fatti, hanno accertato che il Fu. in base a un contratto di locazione, con scadenza 10 luglio 2007, è entrato nell’abitazione, in un giorno antecedente a tale data (sia esso il 30 giugno o l’1 luglio 2007), e vi ha trovato la proprietaria F.G., stesa sul letto. Nessun comportamento illegittimo o comunque in violazione di regole della civile convivenza è stato quindi correttamente ritenuto attribuibile dai giudici di merito al Fu., che è stato investito, senza alcuna giustificazione, dalle offensive espressioni della donna, la quale, inoltre, in violazione della disciplina contrattuale, aveva anticipato la presa di possesso del proprio immobile.

Il ricorso va quindi rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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