Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 02-05-2011, n. 16854

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 16.9.08, la corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza 31.1.06 del tribunale di Torre Annunziata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di I.S., in ordine ai reati di ingiuria, minaccia e danneggiamento, perchè estinti per remissione di querela. Ha confermato l’affermazione di responsabilità dell’ I. in ordine ai reati – uniti dal vincolo della continuazione – di violenza privata, violazione aggravata di domicilio, lesioni lievissima e ha rideterminato la pena, previa concessione delle attenuanti generiche, in cinque mesi di reclusione.

I.S. ha presentato ricorso per i seguenti motivi:

1. vizio di motivazione, in ordine al reato di violenza privata, commessa mediante il tamponamento dell’auto condotta da D.L. I., con a bordo la P.: la mancanza di una richiesta risarcitoria dimostra l’insussistenza del reato;

2. vizio di motivazione, in ordine al reato di violenza privata in danno della propria moglie P.L.: le dichiarazioni della donna mancano di riscontro e la remissione di querela per altri reati è indicativa della verosimile insussistenza dello specifico addebito;

3. vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al reato di lesioni in danno della P. e del proprio figlio G.: la teste S. non ha visto alcuna aggressione in danno della moglie e, in considerazione della durata della malattia, il reato andava dichiarato estinto per remissione di querela;

4. vizio di motivazione, in ordine al reato di violazione di domicilio, aggravata dalla violenza sulle cose: il danneggiamento non è stato percepito da testi estranei alle vicende familiari e la remissione di querela per altri reati dimostra la insussistenza dello specifico addebito. Le doglianze sub 1, 2, 4 non sono meritevoli di accoglimento.

Quanto al primo reato di violenza privata, le dichiarazioni della D. L., hanno ricostruito con estrema precisione i comportamenti violenti e minacciosi dell’imputato, e le loro razionali valutazioni, effettuate dai giudici di merito, non consentono alcuna censura in ordine all’affermata responsabilità dell’ I.;

quanto al reato sub 2., le critiche formulate dal ricorrente sulla credibilità della persona offesa, in maniera non convincente contrastano il consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui questa fonte conoscitiva non presenta una affidabilità ridotta, bisognevole di conferme dei cosiddetti riscontri. La testimonianza della persona offesa, al pari di tutte le testimonianze, deve essere sottoposta al generale controllo sulle capacità percettive e mnemoniche del dichiarante, nonchè sulla corrispondenza al vero della sua rievocazione dei fatti, desunta dalla linearità logica della sua esposizione e dall’assenza di risultanze processuali incompatibili, caratterizzate da pari o prevalente spessore di credibilità. Questo controllo è stato effettuato in maniera esaustiva dalla sentenza del giudice di appello e pertanto le logiche conclusioni che ne ha tratto in merito alla responsabilità dell’imputato non sono meritevoli di alcuna censura in sede di legittimità.

Quanto al reato sub 4, le dichiarazioni dei figli e della P. – secondo cui l’ I. si è introdotto nel balcone della casa – consentono di ricostruire un condotta illecita, rilevante ai sensi dell’art. 614 c.p.. Il ricorso merita accoglimento in relazione alla doglianza indicata sub 3:

la remissione di querela formulata, all’udienza 16.9.08, ha determinato l’estinzione del reato di lesioni di cui al capo 6 della rubrica. Nel calcolo della pena, va quindi eliminato il relativo aumento, a titolo di continuazione, nella misura di 10 giorni di reclusione.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo F, perchè il reato è estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di giorni dieci di reclusione, a titolo di aumento per continuazione: Spese a carico del querelato. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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