Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 10-01-2011) 02-05-2011, n. 16849 Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 28 ottobre 2008 la sezione minorile della Corte d’Appello di Perugia, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale per i minorenni, ha riconosciuto J.D., alias J.T., responsabile dei reati di concorso in tentato furto aggravato in abitazione, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e false generalità, unificati dal vincolo della continuazione; ha quindi tenuto ferma la sua condanna alle pene di legge.

L’imputato era stato colto nell’atto di calarsi dal balcone dell’abitazione del Dr. D.I., al cui interno la cassaforte era stata estratta dal muro con l’uso di un martello e di uno scalpello, rinvenuti ancora sul posto; interrogato sulle generalità, aveva fornito quelle false di J.T., nato il (OMISSIS).

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a quattro motivi.

Col primo motivo il ricorrente eccepisce, quale causa di nullità, l’omessa notifica al difensore di fiducia della sentenza di primo grado e di tutti gli atti conseguenti.

Col secondo e col terzo motivo rinnova l’eccezione di nullità del decreto di citazione di primo grado, del decreto di irreperibilità e di tutti gli atti collegati, per essergli state ivi attribuite quale alias le generalità di J.T., corrispondenti a quelle del di lui fratello regolarmente iscritto all’anagrafe: donde l’incertezza, a suo dire, circa l’identità dell’imputato.

Col quarto motivo, articolato in più censure, il ricorrente deduce nell’ordine: l’inutilizzabilità delle dichiarazioni del vice brigadiere R., perchè costituenti testimonianza indiretta non seguita da assunzione della fonte informativa; la conseguente mancanza di prova in ordine al reato di porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere; l’insufficienza probatoria circa la falsità delle dichiarazioni riguardanti le generalità e, in particolare, l’età.

I motivi d’impugnazione dedotti dal ricorrente sono privi di fondamento.

L’eccezione di omessa notifica al difensore della sentenza di primo grado non ha ragion d’essere, atteso che al difensore non compete altra notifica, se non quella dell’avviso ex art. 548 c.p.p. nel solo caso in cui la sentenza sia stata depositata fuori termine. Anche in tale ipotesi, del resto, l’omissione dell’adempimento non recherebbe altra conseguenza, se non quella di impedire la decorrenza del termine per impugnare: il che non rileverebbe nel caso di specie, essendo stato l’appello ritualmente proposto dal difensore dell’imputato.

L’indicazione dell’alias " J.T.", nell’intestazione del decreto che ha disposto il giudizio, del decreto di irreperibilità e delle sentenze di primo e di secondo grado, si è aggiunta all’indicazione delle esatte generalità dell’imputato e non ha recato alcuna incertezza sull’identificazione di costui, essendo stata ben individuata la persona nella sua fisicità, anche a motivo dello stato di custodia cautelare nel quale egli si è trovato nelle fasi iniziali del procedimento. A nulla rileva il fatto che le generalità aggiunte come alias appartengano in realtà ad altra persona, giacchè la menzione di esse – per vero del tutto superflua – nei menzionati atti processuali è valsa soltanto come riferimento alle false generalità declinate dall’imputato al momento del suo arresto.

La testimonianza resa dal vice brigadiere R. in relazione al rinvenimento e al sequestro dello scalpello e della mazzetta all’interno dell’abitazione della persona offesa non può essere considerata inutilizzabile, in quanto il teste ha riferito circostanze relative all’attività di acquisizione delle prove da lui stesso espletata. Quanto alla falsità compiuta dallo J. nel declinare le generalità, la prova è stata raggiunta attraverso l’esame antropometrico e dattiloscopico: nè giova al ricorrente contrastare il valore dimostrativo di tale accertamento con argomentazioni che, siccome attinenti al merito, non possono trovare accesso nel giudizio di legittimità.

Malgrado l’infondatezza del ricorso, la condanna non può tuttavia essere tenuta ferma per tutti i reati ascritti al J., opponendovisi l’intervenuta prescrizione della contravvenzione rubricata sub b). Sebbene la data della pronuncia della sentenza di primo grado (30 maggio 2007) sia posteriore all’entrata in vigore della L. 5 dicembre 2005, n. 251, deve applicarsi la disciplina pregressa siccome più favorevole all’imputato (ma non diverse sarebbero le conseguenze se si applicasse lo ius superveniens); ne deriva che il termine prescrizionale massimo – tenuto conto degli atti internativi – di quattro anni e sei mesi dalla commissione del reato, cronologicamente collocata al giorno 1 gennaio 2005, è venuto a compimento in data 1 luglio 2009. Di ciò deve darsi atto ex officio, con la conseguenza che la sentenza deve essere annullata in parte qua senza rinvio, non sussistendo altri motivi di proscioglimento che possano prevalere sulla rilevata estinzione del reato.

Poichè il trattamento sanzionatorio è stato modulato in base all’istituto della continuazione, senza distinzione fra gli aumenti di pena applicati per i due reati satelliti, il venir meno della condanna per uno di essi rende necessario l’annullamento della relativa statuizione e la conseguente la rideterminazione della pena:

a tanto provvedere il giudice di rinvio, che si designa nella Corte d’Appello di Firenze.
P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’imputazione contravvenzionale, perchè il reato è estinto per prescrizione; annulla, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze per nuovo esame; rigetta nel resto il ricorso; dispone l’oscuramento dei dati identificativi.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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