Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2623 Questioni di legittimità costituzionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.1.Con decreto prot. 7386/ I° Settore dd. 27 settembre 1993 il Prefetto di Brindisi ha disposto l’espropriazione in favore del Consorzio del Porto e dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi, poi divenuto Consorzio S.I.S.R.I. (Consorzio per lo sviluppo industriale e di servizi reali di Brindisi) di un fondo di proprietà di I. B., sito nella zona industriale di Ostuni, alla contrada Grisiglio, in catasto al foglio 59, particella 327 (ex 263 ex 89/A) e particella 328 (ex 263 ex 89/A), esteso per are 86,85, al fine della realizzazione di opifici industriali nell’Agglomerato Industriale di Ostuni.

Con atto notarile dd. 30 marzo 1994, il Consorzio S.I.S.R.I., à sensi dell’allora vigente art. 53 del T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 ha quindi trasferito in proprietà alla C. L. S.r.l., il fondo già di proprietà dello I. al fine della realizzazione ivi un opificio industriale per la produzione di materiali edili, secondo il progetto approvato dal medesimo Consorzio con delibera n. 203 dd. 20 settembre 1996 ed in base alla concessione edilizia n. 383/96 dd. 7 novembre 1997, rilasciata dal Comune di Ostuni.

Il relativo atto di trasferimento è stato trascritto nei pubblici registri immobiliari, à sensi dell’art. 2643 e ss. c.c., in data 8 aprile 1994.

In accoglimento di un ricorso proposto dallo I., il T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, Sez. I ha peraltro disposto con sentenza n. 1422 del 28 dicembre 1999 l’annullamento del predetto decreto di espropriazione e della presupposta deliberazione del Consiglio Direttivo del Consorzio del Porto e dell’Area di Sviluppo Industriale di Brindisi n. 263/ASI dd. 14 dicembre 1992, recante – sempre à sensi dell’anzidetto art. 53 del T.U. 218 del 1978 – la dichiarazione della pubblica utilità delle opere da eseguire à sensi dell’anzidetto art. 53 del T.U. 218 del 1978.

La sentenza, impugnata in appello sia da C. L. Francesco, e cioè dall’imprenditore beneficiario dell’espropriazione, sia dal Consorzio, è stata confermata per effetto delle decisioni n. 525 dell’8 febbraio 2001 e n. 3883 dell’11 luglio 2001 emesse da questa stessa Sezione e con le quali i rispettivi ricorsi sono stati dichiarati inammissibili.

Nelle more di tale giudizio, con atto di citazione notificato il 2 dicembre 1993 e trascritto in pari data nei pubblici registri immobiliari à sensi dell’art. 2653 c.c., lo I. ha adito il Tribunale Ordinario di Brindisi con un’azione di rivendica, chiedendo la condanna del Consorzio S.I.S.R.I. alla restituzione del fondo.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 803 resa in data 10 luglio – 25 agosto 2003, registrata in Brindisi il 5 novembre 2003, trascritta presso la Conservatoria dei pubblici registri immobiliari il 9 ottobre 2003 e notificata il 17 settembre 2003, sulla premessa che, a seguito dell’annullamento con la predetta sentenza del T.A.R. n. 1422 del 1999 del decreto di esproprio n. 7386 del 1993 e della presupposta dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera consortile n. 263 del 1992, l’occupazione avvenuta in data 29 ottobre 2003 del fondo di proprietà dell’attore da parte del Consorzio era divenuta illecita ab origine in quanto priva di titolo (il decreto di esproprio) e di una puntuale valutazione degli interessi e delle finalità pubbliche perseguite (la dichiarazione di pubblica utilità), ha accolto la domanda attorea e, per l’effetto, ha condannato il Consorzio S.I.S.R.I. di Brindisi alla restituzione del fondo in favore dello I., nonché al risarcimento dei danni da determinarsi in separata sede per la mancata disponibilità dell’immobile dal 29 ottobre 1993.

Con atto di citazione notificato il 12 novembre 2003, il Consorzio S.I.S.R.I. ha proposto appello avverso tale sentenza.

In pendenza del giudizio d’appello, il medesimo Consorzio ha quindi adottato la deliberazione n. 40 dd. 5 aprile 2004, notificata in data 7 aprile 2004, con la quale è stata disposta l’acquisizione al patrimonio consortile ex art. 43, commi 1 e 2, del T.U. approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 del fondo di proprietà dello I., ubicato nella zona industriale di Ostuni, alla contrada Grisiglio, in catasto al foglio 59, particella 327 (ex 263 ex 89/A) e particella 328 (ex 263 ex 89/A), esteso per are 86,85, contestualmente determinando, altresì, in Euro 34.633,18 il risarcimento del danno da corrispondere al proprietario.

1.2. Lo I. ha conseguentemente proposto un nuovo ricorso innanzi al T.A.R. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce, chiedendo l’annullamento di tale nuova deliberazione consortile nonché la condanna del medesimo Consorzio e della C. L. S.r.l., detentrice del fondo, in via principale alla restituzione del fondo medesimo ed al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi fino al rilascio dell’immobile; in via subordinata, al pagamento del valore venale del fondo stesso, così come prescritto dall’art. 36 del T.U. 327 del 2001, previo espletamento di apposita consulenza tecnica.

Si sono costituiti nel giudizio sia il Consorzio che la C. L., chiedendo a loro volta in via principale la reiezione dell’impugnativa avversaria e, in via subordinata, l’emissione di una sentenza di condanna che à sensi dell’art. 43, comma 3, del T.U. 327 del 2001 quantificasse il risarcimento del danno nella medesima misura già determinata dal Consorzio medesimo à sensi dello stesso art. 43, commi 2, lett. c), e 6, nonché à sensi dell’art. 55 del T.U. predetto, con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.

Con sentenza n. 3308 dd. 10 giugno 2005 la Sezione I della Sezione staccata di Lecce del T.A.R. per la Puglia ha accolto parzialmente il ricorso annullando il provvedimento impugnato limitatamente alla parte con la quale il Consorzio ha disposto l’acquisizione coattiva ex art. 43 del T.U. 327 del 2001 anche della porzione di fondo di proprietà dello I. asseritamente non destinata alla realizzazione dell’opificio della C. L. e, quindi, non utilizzata – secondo la prospettazione del medesimo I. – per il soddisfacimento di alcun interesse pubblico specifico e concreto.

Il T.A.R. ha conseguentemente condannato il Consorzio e la C. L. a restituire allo I. tale porzione di fondo, respingendo – altresì – la domanda di risarcimento del danno per equivalente da quest’ultimo proposta.

1.3.1. Con il primo dei ricorsi in epigrafe, proposto sub R.G. 9518 del 2005, la C. L. chiede la riforma della sopradescritta sentenza n. 3308 del 2005 limitatamente alla parte in cui sono stati disposti l’annullamento del provvedimento di acquisizione coattiva ex art. 43 del T.U. 327 del 2001 anche per la porzione del fondo asseritamente non destinato alla realizzazione dell’opificio e la conseguente sua restituzione al proprietario.

Secondo quanto allegato dalla ricorrente, infatti, l’area di cui trattasi risulterebbe comunque adibita al deposito e allo stoccaggio delle materie utilizzate per la produzione e comunque già assoggettata a tal fine lavori di trasformazione del sedime (riempimento e spianamento del suolo e realizzazione di cunicoli in cemento armato).

A tale riguardo C. L. deduce la contraddittorietà, l’irrazionalità e la manifesta illogicità della sentenza resa in primo grado.

1.3.2. Si è costituito in giudizio l’intimato I., replicando puntualmente alle censure avversarie e proponendo pure ricorso incidentale per violazione dell’art. 2909 c.c., violazione dell’art. 112 c.p.c., violazione degli artt. 2652 e 2653 c.c., violazione dell’art. 43 del T.U. 327 del 2001, violazione dell’art. 834 c.c. e dell’art. 42 Cost., nonché violazione dell’art. 53, settimo comma, del T.U. 218 del 1978.

1.3.3. Non si è costituito in giudizio il Consorzio S.I.S.T.R.I

1.4.1. Con ricorso proposto sub R.G. 9696 del 2005 anche lo I. chiede la riforma della medesima sentenza n. 3308 del 2005 resa dal giudice di primo grado, estendendo peraltro la relativa impugnazione all’intero contenuto della stessa.

Lo I. chiede pertanto la condanna del Consorzio e di C. L. a restituire l’intera superficie del fondo ablato, con conseguente ordine al Conservatore dei pubblici registri immobiliari a trascrivere la chiesta statuizione di accoglimento del ricorso.

Lo I. deduce al riguardo l’avvenuta violazione ed errata interpretazione, da parte del giudice di primo grado, dell’art. 43 del T.U. 327 del 2001, motivazione contraddittoria, eccesso di potere, l’avvenuta violazione ed errata interpretazione sotto ulteriore profilo dello stesso art. 43, dell’art. 834 c.c. e dell’art. 42 Cost., nonché l’errata interpretazione dell’art. 53, comma 7, del T.U. 218 del 1978 e l’avvenuta violazione dell’art. 948 c.c.

1.4.2. Si è costituita in giudizio C. L., replicando puntualmente alle censure avversarie e proponendo a sua volta ricorso incidentale con domanda riconvenzionale, condizionata all’ipotesi di accoglimento del ricorso principale, di emissione di sentenza di condanna al risarcimento del danno con esclusione della restituzione del bene senza limiti di tempo.

Con ulteriore atto di ricorso incidentale C. L., nel ribadire le proprie conclusioni, ha comunque dedotto la sussistenza del vizio di ultrapetizione, contraddittorietà, illogicità manifesta, nonché errore di diritto e di fatto.

1.4.3. Si è parimenti costituito in giudizio il Consorzio, parimenti replicando alle censure avversarie e proponendo pure ricorso incidentale con contenuto omologo alle censure incidentali dedotte da C. L..

1.5.1. A sua volta, anche il Consorzio S.I.S.T.R.I. – poi divenuto, in corso di causa, Consorzio A.S.I. (Consorzio per l’area di sviluppo industriale) di Brindisi – ha chiesto l’annullamento della stessa sentenza n. 3308 del 2005 limitatamente alla parte in cui sono stati disposti l’annullamento del provvedimento di acquisizione coattiva ex art. 43 del T.U. 327 del 2001 anche per la porzione del fondo asseritamente non destinato alla realizzazione dell’opificio C. L. e la conseguente sua restituzione al proprietario.

Il Consorzio ha dedotto al riguardo la sussistenza del vizio di ultrapetizione, nonché contraddittorietà, illogicità manifesta, irrazionalità ed errore di diritto e di fatto.

1.5.2. In tale impugnativa si è costituita pure C. L., resa notificataria dell’atto di appello, concludendo per il suo accoglimento.

2. Alla pubblica udienza del 12 aprile 2011 tutte e tre le cause sono state trattenute per la decisione.

3. Il Collegio innanzitutto dispone la riunione dei tre ricorsi in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza resa in primo grado.

4.1. Ciò posto, il Collegio non può che prendere atto degli effetti che in via necessitata sono dispiegati sull’insieme della causa, così come costituita dalle tre impugnative testè riunite assieme ai ricorsi incidentali segnatamente proposti sub R.G. 9518 del 2005 e sub R.G. 9696 del 2005, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 293 dd. 8 ottobre 2010, con la quale è stata medio tempore dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 43 del T.U. 327 del 2001 per eccesso di contenuto della legge delegata, à sensi dell’art. 76 Cost., avuto riguardo alla circostanza che l’istituto previsto e disciplinato dall’art. 43 predetto era connotato da numerosi aspetti di novità rispetto alla disciplina espropriativa oggetto delle disposizioni espressamente contemplate dalla rispettiva legge di delega, la quale sul punto aveva invero conferito al legislatore delegato il potere di provvedere soltanto ad un coordinamento formale relativo a disposizioni vigenti, e non già a innovare le disposizioni medesime.

Risulta altrettanto evidente che il provvedimento impugnato innanzi al giudice di primo grado e reso pertanto oggetto della sentenza da questi emessa si configura quale puntuale applicazione della disciplina espunta dall’ordinamento per effetto della pronuncia resa dal giudice delle leggi.

Va a questo punto denotato che lo I., nel ricorso da lui proposto sub R.G. 9696 del 2005 al fine di ottenere in conseguenza dell’integrale annullamento della sentenza resa in primo grado la restituzione dell’intero fondo a lui appreso, ha comunque dedotto la materiale inapplicabilità, nella specie, dell’art. 43 predetto in dipendenza del giudicato che comunque avrebbe riconosciuto il diritto del privato alla restituzione del bene: giudicato che la medesima parte identifica nella predetta sentenza dello stesso T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce n. 1422 del 28 dicembre 1999, confermata per effetto delle decisioni n. 525 dd. 8 febbraio 2001 e n. 3883 dd. 11 luglio 2002 di questa stessa Sezione.

Secondo lo I., inoltre, l’art. 43 del T.U. 327 del 2001 risulterebbe inapplicabile nella specie anche in considerazione che, se l’occupazione è avvenuta senza una preventiva dichiarazione di pubblica utilità e se il bene appreso non è utilizzato per scopi di interesse pubblico, il privato ha comunque diritto alla restituzione del bene illegittimamente occupato, nonostante l’avvenuta realizzazione sul relativo sedime dell’opera asseritamente priva di pubblico interesse (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 12 febbraio 2003 n. 2068); senza sottacere – altresì – che secondo la giurisprudenza del giudice ordinario l’acquisizione sanante disposta dall’Amministrazione à sensi del combinato disposto degli art. 43 e 57 del T.U. 327 del 2001 potrebbe trovare applicazione soltanto in relazione a progetti di opere pubbliche che, a differenza di quello per cui è causa, sono successivi all’entrata in vigore del T.U. medesimo (cfr. sul punto, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 22 settembre 2008 n. 23943).

A questo punto non può obliterarsi la circostanza per cui dalla sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma di legge sulla quale si fonda il provvedimento impugnato discende l’illegittimità derivata dell’atto medesimo qualora l’interessato nel ricorso abbia comunque posto in rilievo la norma di che trattasi, ancorché non censurandola specificamente sotto il profilo della poi dichiarata incostituzionalità (cfr. sul punto, ex plurimis, le decisioni n. 7735 dd. 2 novembre 2010 e n. 2102 dd. 14 aprile 2010 rese da questa stessa Sezione).

In conseguenza di ciò, pertanto, il ricorso proposto sub R.G. 9696 del 2005 dallo I. va accolto; e tale esito dell’impugnativa non può essere impedito dall’esito dei ricorsi incidentali ivi proposti dal Consorzio S.I.S.R.I. e dalla C. L., in quanto gli stessi sottendono comunque ad un mantenimento degli effetti del provvedimento di acquisizione coattiva dell’intero bene dello I. adottato à sensi dell’art. 43 del T.U. 327 del 2001: mantenimento che non risulta più possibile ottenere giudizialmente proprio per effetto della medio tempore disposta caducazione di tale articolo di legge.

La impugnative incidentali testè descritte vanno, quindi, respinte.

Per l’effetto, va annullata la deliberazione n. 40 dd. 5 aprile 2004 del Consorzio S.I.S.T.R.I., recante l’acquisizione al patrimonio consortile del fondo di proprietà dello I. ubicato nella Zona industriale di Ostuni, Contrada Grisiglio, in catasto al foglio 59, particella 327 (ex 263 ex 89/A) e particella 328 (ex 263 ex 89/A) esteso per are 86,85 e impugnata innanzi al giudice di primo grado.

In esecuzione della presente sentenza, il Conservatore dei pubblici registri immobiliari è tenuto a trascrivere la presente statuizione di accoglimento del ricorso à sensi dell’art. 2645 c.c.

4.2. In dipendenza dell’avvenuto accoglimento del ricorso proposto sub R.G. 9696 del 2005, vanno dichiarati improcedibili i ricorsi rispettivamente proposti sub R.G. 9518 del 2005 e sub R.G. 9732 del 2005 dalla C. L. e dal Consorzio S.I.S.T.R.I. per sopravvenuta carenza di interesse alla loro decisione, in quanto tali impugnative, sostanzialmente riproduttive degli anzidetti ricorsi incidentali proposti dalle medesime parti sub R.G. 9696 del 2005, comunque recano domande il cui accoglimento è comunque ora precluso dalla sopravvenuta dichiarazione di illegittimità incostituzionale dell’intero testo dell’art. 43 del T.U. 327 del 2001.

L’improcedibilità dell’impugnativa proposta sub R.G. 9518 del 2005 si estende, ovviamente, anche al ricorso incidentale ivi proposto dallo I., stante il carattere eminentemente accessorio dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 febbraio 1998 n. 168).

5. Le spese e gli onorari del giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti, nel mentre il contributo unificato di cui all’art. 9 e ss. del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 va posto solidarmente a carico del Consorzio S.I.S.T.R.I. e di C. L..
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe, previa loro riunione:

accoglie il ricorso proposto sub R.G. 9696 del 2005, respinge i ricorsi incidentali ivi proposti e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado;

– dichiara improcedibili il ricorso proposto sub R.G. 9518 del 2005 e il ricorso incidentale ivi parimenti proposto;

– dichiara improcedibile il ricorso proposto sub R.G. 9732 del 2005.

Compensa integralmente tra tutte le parti le spese e gli onorari del giudizio e pone solidalmente a carico del Consorzio A.S.I. di Brindisi e della C. L. S.r.l. il pagamento del contributo unificato di cui all’art. 9 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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