Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2011) 03-05-2011, n. 17056 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. D.G.G. è stato condannato, con sentenza del tribunale di Alcamo del 4 dicembre 2007, confermata dalla sentenza resa dalla Corte di Appello di Palermo, oggi impugnata, alla pena di mesi due di reclusione per il delitto di cui all’art. 378 c.p., comma 1 e 3, per avere dichiarato falsamente dinanzi ai Carabinieri di Alcamo, nel corso delle investigazioni promosse a carico di L. P.A., sottoposto alla sorveglianza speciale, di essere stato in compagnia del prevenuto per tutta la serata del (OMISSIS) e fino alle due del mattino seguente, laddove costui era risultato assente da casa ai numerosi controlli effettuati quella sera dalle forze dell’ordine.

2. Ricorre il D.G. e lamenta vizio di motivazione e violazione di legge, per avere il giudice distrettuale totalmente ignorato le giustificazioni offerte circa la effettiva presenza del L.P., ben prima delle ore 2 del mattino, nella astanteria del locale pronto soccorso, così che era logico che la sua assenza da casa era legittima e altrettanto vera la dichiarazione resa dal ricorrente.
Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicchè dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di tali due elementi e non già opporre alla logica valutazione dei fatti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica.

3. Nel caso in esame, la Corte, con ragionamento lineare, adeguato alle risultanze processuali, ha osservato che nella notte del 21 febbraio 2004, presso l’abitazione del sorvegliato speciale L. P., erano stati operati più controlli dai CC verso la mezzanotte; ciò logicamente escludeva la veridicità di quanto affermato dal L.G., ossia della sua costante presenza in casa dell’amico, per tutta la serata del 21 febbraio; il fatto poi che il prevenuto fosse stato visitato presso il pronto soccorso del locale nosocomio, non acclarava affatto la tesi di un giustificato allontanamento nella notte dalla abitazione, non essendo conciliabile l’orario del controllo con quello di arrivo al nosocomio, riportato sul referto e successivo di oltre due ore all’accesso operato dai CC. 4. A fronte di tale logica ricostruzione dei fatti, il L.G. oppone, invece, che l’arrivo in ora antecedente al pronto soccorso, con conseguente uscita da casa, poco prima della visita domiciliare delle forze dell’ordine, sarebbe desumibile dal logico ed usuale affollamento delle sale di aspetto dei presidi sanitari, e perciò introduce una diversa versione dei fatti, smentita dal giudice di merito, sia sotto il profilo della non coincidenza degli orari, sia della non congruenza dei tempi, necessari al raggiungimento della astanteria, data la ora tarda, priva di traffico stradale e la breve distanza da percorrere, sia ancora del difetto di prova sull’effettiva esistenza di lunghi tempi di attesa per la visita.

5. L’iter giustificativo del giudice di merito, che ha, dunque, esplorato l’ipotesi alternativa proposta e risolto logicamente i dubbi prospettati, è immune dal denunciato vizio.

6. In conseguenza della inammissibilità, il ricorrente è da condannare al pagamento delle spese processuali ed al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro mille a favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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