Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2011) 03-05-2011, n. 17055

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.P.P. ricorre per cassazione contro la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato quella del locale Tribunale in data 20/6/2007 appellata dall’imputato, condannato in primo grado alla pena di giustizia per il reato di cui al art. 570 c.p., comma 2, n. 2, per essersi sottratto agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà genitoriale e alla qualità di coniuge, facendo mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore S. e alla moglie G., legalmente separata per sua colpa, omettendo di versare il prescritto assegno mensile di mantenimento, pari ad Euro 300,00.

Nell’unico motivo a sostegno della richiesta di annullamento dell’impugnata decisione il ricorrente denuncia l’inosservanza e/o erronea applicazione dell’art. 570 c.p. e il vizio di motivazione e censura l’errore dei giudici di merito, i quali non si erano soffermati sui requisiti richiesti dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato contestato, ed in particolare sullo stato di bisogno degli aventi diritto, reso inesistente dalla percezione in concreto da parte dell’ex coniuge di una somma superiore a quella fissata dal giudice civile, sulla capacità economica dell’obbligato, che comunque, sia pure in ritardo, aveva sempre provveduto al versamento di quanto dovuto e sull’elemento psicologico del reato, non correttamente valutato, stante la prova che i ritardi non avvenivano per mero capriccio o intento ritorsivo, ma solo ed esclusivamente per le precarie condizioni economiche dell’obbligato.

In data 29/12/2010 perveniva atto di remissione di querela da parte della querelante, con contestuale accettazione da parte del querelato.

Osserva il collegio che il ricorso è destituito di ogni fondamento, non solo perchè volto a contestare valutazioni di merito sulla capacità economica dell’obbligato, e sullo stato di bisogno degli aventi diritto che i giudici del merito hanno valutato con argomenti, coerenti con le risultanze processuali e immuni da vizi logici o interne risultanze processuali e immuni da vizi logici o interne contraddizioni, e come tali incensurabili in questa sede, ma anche perchè si risolve sostanzialmente in una generica esposizione dei principi regolanti la materia e nell’asserita proclamazione della propria situazione di impossibilità economica, non atta a superare i corretti rilievi dei giudici del merito sulla colpevole assenza di qualsiasi operosa attivazione da parte del prevenuto, intesa a garantire anche un minimo sostegno economico al figlio minore.

Per quanto riguarda il reato in danno del coniuge l’intervenuta remissione di querela, accettata dall’imputato, ne ha determinato ex art. 152 c.p., l’estinzione, trattandosi di reato perseguibile a querela di parte, con la conseguenza che la sentenza impugnata limitatamente a tale condanna va annullata senza rinvio, eliminando, in virtù dei poteri di cui all’art. 619 c.p.p., comma 2, dalla pena complessiva inflitta, quella relativa, caduta in continuazione, nella misura di un mese di reclusione ed Euro 100,00 di multa. Nel resto il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso nei confronti della moglie, perchè estinto per remissione di querela, ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione e Euro cento di multa. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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