Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2011) 03-05-2011, n. 17054 Motivi di ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

le in persona del Dott. Selvaggi che ha concluso per l’annullamento senza rinvio.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso la sentenza con la quale il 26.11.2008 la Corte d’appello di Napoli, accogliendo l’impugnazione della parte pubblica, aveva condannato alla pena di giustizia V.C. per il reato di cui all’art. 334 c.p., comma 2, in relazione alla circolazione di un motociclo, sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell’art. 193 C.d.S. ed affidato alla sua custodia quale proprietario, ricorre personalmente l’imputato, con plurimi motivi che denunciano violazione di legge, omessa assunzione di prova decisiva, manifesta illogicità della motivazione.

2. Il ricorso è fondato per una ragione assorbente, in parte diversa da quelle dedotte nel ricorso, e riconducibile alla questione giuridica che aveva condotto il primo Giudice all’assoluzione.

Successivamente alla presentazione del ricorso, infatti, le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno affermato il principio di diritto (SU sent. 1963 del 28.10.2010 – 21.1.2011) che la condotta di mera circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 C.d.S., integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente.

Poichè nella fattispecie dalla sentenza impugnata non risulta una condotta diversa dalla mera circolazione del motociclo, occorre prendere atto dell’autorevole recentissimo insegnamento.

Tale sentenza va quindi annullata senza rinvio perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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