Cons. Stato Sez. IV, Sent., 03-05-2011, n. 2619 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso in esame, la signora S. M. S. propone appello avverso la sentenza 17 febbraio 2004 n. 212, con la quale il TAR Sardegna ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla impugnazione della deliberazione 19 ottobre 1990; delibera con la quale la soc. coop. edilizia N. D. ha revocato l’assegnazione provvisoria di alloggio precedentemente disposta in suo favore e la ha altresì esclusa dalla medesima società.

Ciò è avvenuto, come esposto in sentenza, "sul presupposto che la medesima S. avesse occupato abusivamente l’alloggio assegnatole e avesse perso i requisiti soggettivi per il mantenimento della qualità di socia".

Il Tribunale ha dunque dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, sul presupposto che, ai sensi dell’art. 19 DPR 23 maggio 1964 n. 655, "le controversie insorte – sino alla stipula del mutuo individuale – tra cooperative edilizie operanti con il contributo (anche parziale) dello Stato e soci, attinenti alla prenotazione ed assegnazione degli alloggi (ivi comprese quelle relative alla decadenza dall’assegnazione degli stessi) ovvero alla posizione e qualità di socio, sono attribuite in primo luogo alla cognizione delle Commissioni Regionali di vigilanza per l’edilizia popolare ed economica e, in sede di impugnazione delle decisioni di quest’ultima, alla Commissione centrale di vigilanza".

Avverso la sentenza impugnata, è stato proposto un unico motivo di appello (pagg. 1923 ric.), con il quale si espone, in sostanza, la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto, a seguito dell’entrata in vigore della l. n. 1034/1971, occorre ritenere che si applichi anche al caso in esame la regola della alternatività del ricorso giurisdizionale, rispetto al ricorso amministrativo, anche atipico.

Vengono, inoltre, riproposti i motivi di gravame non esaminati dal giudice di I grado.

Né la Regione autonoma della Sardegna, né la coop. edilizia N. D. si sono costituite in giudizio.

Con memoria del 14 dicembre 2010, l’appellante ha evidenziato:

– che il Commissario per l’esercizio, in via sostitutiva, dei poteri di vigilanza sulla gestione amministrativofinanziaria delle cooperative edilizie fruenti del contributo, con decreto 25 luglio 2008 n. 3, ha annullato la delibera del Consiglio di amministrazione della coop. N. D., oggetto del ricorso in I grado;

– che il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso il predetto decreto è stato dichiarato inammissibile.

Pertanto, ha richiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

All’odierna udienza, la causa è stata riservata in decisione.
Motivi della decisione

Il Collegio deve dichiarare, ai sensi degli artt. 35 e 85 Cpa, l’improcedibilità del ricorso, stante l’intervenuta cessazione della materia del contendere, conseguente all’annullamento in via amministrativa dell’atto impugnato con il ricorso introduttivo del giudizio di I grado.

La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione e della cooperativa evocata in sede di appello – attesa la già disposta compensazione delle spese del giudizio di I grado – dispensano il Collegio dal pronunciare in ordine alle spese, diritti ed onorari di giudizio.
P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull’appello sul ricorso proposto da S. M. S. (n. 5361/(2004 r.g.), lo dichiara improcedibile.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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