Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 14-04-2011) 03-05-2011, n. 17053

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

e ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello dell’Aquila confermava quella in data 13.03.2003 del Tribunale di Lanciano, appellata da D.F., con la quale il medesimo era stato condannato alla pena di anni due di reclusione in ordine al reato di cui all’art. 368 c.p. per avere denunciato falsamente lo smarrimento dell’assegno n. (OMISSIS) della Cassa di Risparmio di Rieti, consegnato invece in pagamento a T.P., così incolpando implicitamente – falsamente il medesimo, che sapeva innocente, del reato di ricettazione del titolo.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, che denuncia la nullità del giudizio di appello, per avere la Corte territoriale, alla udienza del 28 ottobre 2008 rinviato l’udienza alla data del 18 dicembre 2008, previa nomina di un difensore d’ufficio, senza esprimersi sull’impedimento addotto dal difensore di fiducia e senza dare allo stesso notizia del rinvio.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Premesso, infatti, che nella specie, dopo che il difensore di fiducia aveva comunicato il suo impedimento, la Corte territoriale, previa nomina di un difensore d’ufficio, rinviava l’udienza, per un motivo inerente alla composizione del Collegio, a data fissa, nessun avviso del rinvio era dovuto al difensore di fiducia, posto che il difensore legittimamente impedito a comparire ha diritto all’avviso della nuova udienza solo quando non ne sia stabilita la data già nella ordinanza di rinvio, mentre, nel caso contrario, l’avviso è validamente recepito, nella forma orale, dal difensore previamente designato in sostituzione, ai sensi dell’art. 97 cod. proc. pen.,, comma 4, il quale esercita i diritti ed assume i doveri del difensore sostituito e nessuna comunicazione è dovuta a quest’ultimo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8285 del 28/02/2006, dep. 09/03/2006, Rv. 232906, imp. Grassia).

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione del motivo dell’inammissibilità, si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *